Sentenza del 13/09/2018 n. 2064 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sul reddito - Prezzi di trasferimento - transfer price - valore normale - onere della prova - incombe sull'Ufficio. IVA - prestazioni di servizi - operazioni con soggetti residenti a San Marino - omessa registrazione ex art. 4 d.m. 23/12/1993 - imponibilità - non consegue - violazione meramente formale - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, la determinazione del valore normale ai fini dell'art. 110, comma 7, del d.P.R. 917/1986, con particolare riferimento al costo per la licenza di un marchio. L'Ufficio aveva ritenuto congruo un costo pari al 2% dei ricavi netti, mentre il contribuente aveva applicato il 5%. Dall'altro lato, si discuteva della mancata registrazione contabile, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 23 dicembre 1993, di prestazioni di servizi rese a soggetti residenti nella Repubblica di San Marino e dei relativi effetti sul regime IVA di non imponibilità.
La decisione
Il giudice ha ritenuto non convincenti i criteri utilizzati dall'Ufficio per determinare il valore normale e ha affermato che non era tenuto a individuare autonomamente il criterio corretto, poiché spettava all'Amministrazione dimostrare l'inattendibilità dei prezzi applicati dal contribuente e proporre una determinazione adeguatamente provata. È stata inoltre considerata scarsamente attendibile, per la sua obsolescenza, la metodologia indicata nella circolare n. 32 del 1980; pertanto è stata ritenuta ragionevole la deduzione del costo di licenza del marchio nella misura del 5% dei ricavi netti. Quanto all'IVA, la mancata annotazione delle operazioni con soggetti sammarinesi è stata qualificata come violazione meramente formale, non idonea, in presenza degli altri presupposti sostanziali, a far venir meno il regime di non imponibilità delle prestazioni di servizi.
Norme richiamate
Art. 110, comma 7, d.P.R. 917/1986
valore normale delle transazioni tra imprese associate
In materia di transfer pricing, l'Ufficio deve provare l'inattendibilità dei prezzi applicati dal contribuente e fornire una proposta concreta e adeguatamente motivata del diverso valore normale; il giudice non deve necessariamente sostituirsi all'Ufficio individuando autonomamente il criterio corretto.
Circolare n. 32 del 1980
I criteri per la determinazione dei prezzi di mercato indicati nella circolare sono stati ritenuti scarsamente attendibili nel caso concreto, in quanto risalenti e ormai obsoleti rispetto all'evoluzione dei mercati e delle metodologie di transfer pricing.
Art. 71 d.P.R. 633/1972
La violazione degli obblighi formali relativi alle operazioni con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino non determina automaticamente la perdita del regime IVA sostanziale, quando siano comunque dimostrati i presupposti della non imponibilità.
Art. 4 d.m. 23 dicembre 1993
L'omessa annotazione contabile specifica delle prestazioni rese a operatori economici sammarinesi costituisce, in presenza dei requisiti sostanziali, una violazione meramente formale che non incide necessariamente sulla non imponibilità IVA.
Massime di principio
- Nel transfer pricing l'Amministrazione finanziaria non può limitarsi a contestare il prezzo applicato dal contribuente: deve dimostrarne l'inattendibilità con elementi concreti e proporre un valore normale fondato su criteri aggiornati e verificabili.
- Il giudice può respingere la ricostruzione dell'Ufficio senza essere obbligato a determinare autonomamente il prezzo corretto, se l'Amministrazione non ha assolto il proprio onere probatorio.
- Le prassi amministrative molto risalenti non possono essere applicate automaticamente quando risultino obsolete o non coerenti con le caratteristiche del mercato e dell'operazione.
- Per i costi relativi a licenze o marchi, la congruità percentuale deve essere valutata sulla base delle concrete condizioni economiche, del mercato comparabile e della documentazione disponibile, non mediante percentuali standard applicate rigidamente.
- La violazione di obblighi contabili o documentali IVA è meramente formale quando non incide sull'effettiva esistenza, natura, destinazione o inerenza dell'operazione e non compromette il controllo fiscale.
- La perdita della non imponibilità IVA non consegue automaticamente all'omessa registrazione: occorre verificare separatamente la sussistenza dei requisiti sostanziali dell'operazione e l'eventuale pregiudizio arrecato all'attività di controllo.
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