Sentenza del 13/09/2018 n. 2082 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo civile - sentenza di revocatoria fallimentare - registrazione - applicazione imposta di registro - misura proporzionale - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, della sentenza che accoglie un'azione revocatoria fallimentare e ordina le conseguenti restituzioni. Il ricorrente contestava l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, sostenendo implicitamente che il provvedimento dovesse essere assoggettato a imposta fissa o comunque a un trattamento diverso. La questione centrale era stabilire se la sentenza producesse un trasferimento di ricchezza rilevante ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), della Parte I della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986.
La decisione
La sentenza revocatoria fallimentare, disponendo la restituzione dei beni o dei valori alla procedura, recupera all'esecuzione concorsuale beni precedentemente sottratti e realizza un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento. Per tale ragione il provvedimento è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), della Parte I della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986. L'applicazione dell'aliquota proporzionale è quindi ritenuta legittima.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, lettera b), Parte I, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori
La disposizione si applica anche alla sentenza che accoglie una revocatoria fallimentare e ordina restituzioni, quando il provvedimento determina il recupero di beni alla procedura e un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento. In tal caso l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, una sentenza non va qualificata esclusivamente in base alla sua forma, ma soprattutto in base agli effetti patrimoniali concretamente prodotti.
- Quando una pronuncia giudiziaria ordina restituzioni o il pagamento di somme e determina uno spostamento patrimoniale, può essere soggetta a imposta di registro proporzionale ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, Parte I, del d.P.R. 131/1986.
- La sentenza di revocatoria fallimentare che reintegra il patrimonio della procedura non ha un effetto meramente dichiarativo: se dispone il recupero di beni o valori, produce effetti patrimoniali rilevanti per la tassazione.
- In situazioni analoghe occorre verificare se il provvedimento realizzi un effettivo trasferimento di ricchezza o una condanna restitutoria; tale elemento può determinare l'applicazione dell'imposta proporzionale anziché di quella fissa.
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