Cassazione Penale, Sentenza n. 13074/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto che venisse applicata la disciplina della continuazione fra reati già giudicati separatamente con due sentenze: una emessa dal G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Milano il 30/10/2023 (condanna per rapina e porto d'armi commessi il 10/06/2022) e l'altra dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 09/10/2023 (condanna per rapina e lesioni aggravate commesse l'11/04/2023). Il ricorrente ha sostenuto l'esistenza di un disegno criminoso unitario fondato su medesima indole e matrice dei reati, perfetta sovrapponibilità delle modalità esecutive, contiguità temporale e spaziale e analogia degli obiettivi rapinatori, contestando che si trattasse di mera "scelta di vita" abituale.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e manifesta infondatezza. Pur avendo considerato anche gli altri indici prospettati dalla difesa, il giudice ha ritenuto prevalente il dato della distanza cronologica (circa dieci mesi e un giorno) fra i reati, quale indice logico ostativo alla ricostruzione di una previa deliberazione criminosa unitaria. Il ricorrente non ha indicato elementi fattuali concreti non valutati o valutati erroneamente che avrebbero messo in crisi la logica motivazionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La norma richiede una rappresentazione mentale anticipata, anche se non dettagliata, del disegno criminoso unitario. Il Tribunale ha interpretato che la distanza temporale significativa tra i reati costituisce un limite logico al riconoscimento della continuazione prevista da questa norma
Richiamato nel testo come norma relativa al procedimento; il ricorrente aveva già prospettato gli stessi argomenti nella richiesta ex art. 671, ma senza indicare elementi concreti sufficienti a sostenere la tesi della continuazione
Norma richiamata per la conseguente condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; il Tribunale ha applicato l'art. 616 disponendo anche la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
Richiamato solo nelle istruzioni sulla diffusione del provvedimento (omissione dei dati identificativi); non incide sulla decisione sostanziale ma sulla pubblicazione
Massime di principio
- La sola contiguità temporale, soprattutto se non immediata (es. mesi di distanza), difficilmente basta a provare la continuazione: occorre dimostrare la rappresentazione mentale anticipata di un disegno unitario.
- Per sostenere la continuazione fra reati giudicati separatamente è necessario indicare elementi fattuali concreti e specifici che fungano da "collanti" (es. pianificazione comune, atti preparatori collegati, comunicazioni tra reati, identica soggettività del piano operativo), non affermazioni generiche sulla "stessa indole" o "modalità analoghe".
- La valutazione del giudice può essere sintetica ma è ammissibile se affronta gli indici rilevanti e motiva la prevalenza di uno su altri (es. distanza temporale considerata decisiva in forza della comune esperienza).
- Chi impugna deve indicare nel ricorso quali elementi concreti non sono stati valutati o sono stati valutati erroneamente; la mancata specificazione rende il ricorso inammissibile per genericità.
- L'esistenza di una condotta abituale o di uno "stile di vita" dedito a reati non equivale automaticamente alla pianificazione anticipata richiesta dall'art. 81, comma 2: i due profili sono distinti e vanno documentati separatamente.
- Rischio di costi e sanzioni: un ricorso generico e manifestamente infondato può comportare condanna al pagamento delle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
- Consiglio pratico: documentare e provare con atti, tempi, luoghi, modalità concrete e ogni elemento obiettivo che colleghi le fattispecie, per fornire una base probatoria solida alla tesi della continuazione.
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