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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11413/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

I proprietari di un appartamento convenivano in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti nel 2012: da un lato per un rigurgito di liquami proveniente dalla colonna di scarico condominiale nel bagno dell'appartamento; dall'altro per la caduta di conci di calcestruzzo dal balcone dell'unità soprastante, con conseguente rottura di una portafinestra e danneggiamento di una tenda solare. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d'appello confermava, ritenendo non provata la causa del rigurgito fognario e non dimostrata la natura condominiale delle parti del balcone da cui si sarebbero distaccati i materiali. Con il ricorso per cassazione venivano proposti quattro motivi: violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere valorizzato la mancata contestazione della natura condominiale di frontalino e celino; omesso esame delle conclusioni della c.t.u. in ATP che avrebbero qualificato tali elementi come condominiali; omessa considerazione della mancata partecipazione del condominio alla mediazione, quale argomento di prova ex art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010, con dedotta motivazione apparente per omessa pronuncia; mancata ammissione della prova testimoniale sul rigurgito fognario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la dedotta violazione del principio di non contestazione richiedeva la trascrizione degli atti processuali rilevanti. Il secondo e il quarto motivo sono stati ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati: la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non era proponibile per la presenza di doppia conforme e, comunque, mirava a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove preclusa in cassazione; inoltre, la Corte d'appello aveva fornito motivazione adeguata sulla insussistenza della prova del rigurgito e sulla natura non condominiale del celino, mentre per il frontalino non era stata dimostrata la sua funzione comune. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non trattata nel giudizio di merito e non esaminata nella sentenza impugnata. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di non contestazione, per poter essere scrutinata, richiede che il ricorso riporti gli atti processuali rilevanti; il giudice di merito apprezza la non contestazione nel quadro della valutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., quando le decisioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta, nonché il come e il quando della sua deduzione nel processo.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Impone l'onere di deposito e specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010

    La mancata partecipazione alla mediazione può, al più, rilevare come argomento di prova, ma la questione non era stata ritualmente trattata nel giudizio di merito.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Essendo il ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato, con applicazione delle conseguenze previste dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha regolato la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio a seguito della richiesta di decisione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La censura fondata sulla non contestazione richiede assoluta specificità: il ricorrente deve trascrivere gli atti processuali che consentono di verificare l'allegazione del fatto e la sua mancata contestazione.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame dei fatti decisivi è inammissibile quando le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sul medesimo nucleo fattuale e argomentativo.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito, salvo siano rilevabili d'ufficio e ritualmente dedotte.
  • Nei dissesti o distacchi da balconi, i balconi in sé non sono parti comuni; lo sono solo gli elementi che assolvano prevalentemente funzione ornamentale dell'intero edificio, e la relativa prova grava su chi invochi la condominialità dell'elemento distaccato.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiCondominioResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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