Cassazione Civile, Ordinanza n. 11413/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
I proprietari di un appartamento convenivano in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti nel 2012: da un lato per un rigurgito di liquami proveniente dalla colonna di scarico condominiale nel bagno dell'appartamento; dall'altro per la caduta di conci di calcestruzzo dal balcone dell'unità soprastante, con conseguente rottura di una portafinestra e danneggiamento di una tenda solare. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d'appello confermava, ritenendo non provata la causa del rigurgito fognario e non dimostrata la natura condominiale delle parti del balcone da cui si sarebbero distaccati i materiali. Con il ricorso per cassazione venivano proposti quattro motivi: violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere valorizzato la mancata contestazione della natura condominiale di frontalino e celino; omesso esame delle conclusioni della c.t.u. in ATP che avrebbero qualificato tali elementi come condominiali; omessa considerazione della mancata partecipazione del condominio alla mediazione, quale argomento di prova ex art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010, con dedotta motivazione apparente per omessa pronuncia; mancata ammissione della prova testimoniale sul rigurgito fognario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la dedotta violazione del principio di non contestazione richiedeva la trascrizione degli atti processuali rilevanti. Il secondo e il quarto motivo sono stati ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati: la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non era proponibile per la presenza di doppia conforme e, comunque, mirava a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove preclusa in cassazione; inoltre, la Corte d'appello aveva fornito motivazione adeguata sulla insussistenza della prova del rigurgito e sulla natura non condominiale del celino, mentre per il frontalino non era stata dimostrata la sua funzione comune. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non trattata nel giudizio di merito e non esaminata nella sentenza impugnata. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta violazione del principio di non contestazione, per poter essere scrutinata, richiede che il ricorso riporti gli atti processuali rilevanti; il giudice di merito apprezza la non contestazione nel quadro della valutazione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.
In presenza di doppia conforme è inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., quando le decisioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta, nonché il come e il quando della sua deduzione nel processo.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Impone l'onere di deposito e specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010
La mancata partecipazione alla mediazione può, al più, rilevare come argomento di prova, ma la questione non era stata ritualmente trattata nel giudizio di merito.
Essendo il ricorso deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti di legge.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato, con applicazione delle conseguenze previste dalla norma.
Ha regolato la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio a seguito della richiesta di decisione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La censura fondata sulla non contestazione richiede assoluta specificità: il ricorrente deve trascrivere gli atti processuali che consentono di verificare l'allegazione del fatto e la sua mancata contestazione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è utilizzabile per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del merito.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame dei fatti decisivi è inammissibile quando le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sul medesimo nucleo fattuale e argomentativo.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito, salvo siano rilevabili d'ufficio e ritualmente dedotte.
- Nei dissesti o distacchi da balconi, i balconi in sé non sono parti comuni; lo sono solo gli elementi che assolvano prevalentemente funzione ornamentale dell'intero edificio, e la relativa prova grava su chi invochi la condominialità dell'elemento distaccato.
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