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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11941/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 719, n. 3, c.p. La censura contestava, in sostanza, la sussistenza del presupposto oggettivo dell'aggravante, ma la doglianza è stata ritenuta meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, con rilievi prevalentemente fattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse già correttamente valutato, con motivazione non manifestamente illogica, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 719, n. 3, c.p., valorizzando l'entità complessiva della somma rinvenuta sui tavoli da gioco, pari a 6.450 euro. In conseguenza dell'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 719, n. 3, c.p.

    L'aggravante si integra avendo riguardo alla somma complessivamente impegnata da tutti i giocatori, poiché il dato letterale collega la rilevanza alle poste impegnate nel gioco.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando la causa di inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la censura di legittimità si limita a riproporre questioni di fatto già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito, il ricorso è inammissibile se non denuncia un vizio realmente scrutinabile in cassazione.
  • La valutazione della sussistenza di un'aggravante fondata sulla rilevanza economica della posta va compiuta secondo il dato letterale della norma e considerando l'ammontare complessivo della somma impegnata nel gioco, non la singola quota riferibile al singolo partecipante.
  • Le valutazioni di merito sorrette da motivazione non manifestamente illogica non sono sindacabili in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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