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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37021/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e non formulava effettive censure di legittimità contro la motivazione della sentenza impugnata. Ne conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisata la colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bari del 9 dicembre 2025, che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado riqualificando il fatto, originariamente contestato come ricettazione ai sensi dell’art. 648 c.p., in furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 7, c.p. e rideterminando la pena in senso più favorevole. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 624 e 625, n. 7, c.p., 530, comma 2, c.p.p. e 27 e 111 Cost., contestando l’affermazione di responsabilità per furto e chiedendo, in sostanza, l’assoluzione. La Corte ha rilevato che le censure erano generiche e non si confrontavano effettivamente con la motivazione d’appello, che aveva valorizzato, oltre alle risultanze sull’attività criminale dell’imputato in concorso con altri, le circostanze temporali della sottrazione dell’autovettura rispetto al momento in cui l’imputato ne aveva la disponibilità.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    ha riqualificato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. il fatto ascritto all'imputato sub specie dell'art. 648 cod. pen.

    La Corte d’appello ha ritenuto che il fatto originariamente qualificato come ricettazione dovesse essere qualificato come furto.

  • art. 625, n. 7, c.p.

    ha riqualificato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. il fatto ascritto all'imputato sub specie dell'art. 648 cod. pen.

    La qualificazione ritenuta corretta in appello è quella di furto aggravato ai sensi della disposizione indicata.

  • art. 648 c.p.

    ha riqualificato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. il fatto ascritto all'imputato sub specie dell'art. 648 cod. pen.

    La ricettazione era la qualificazione originaria del fatto, poi sostituita in appello con quella di furto aggravato.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 624, 625 n. 7, cod. pen., 530, comma 2, cod. proc. perì., 27 Cost. e 111 Cost. in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di furto

    La disposizione è indicata tra le norme invocate dal ricorrente per contestare l’affermazione di responsabilità; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per genericità, senza sviluppare un’autonoma interpretazione della norma.

  • art. 27 Cost.

    il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 624, 625 n. 7, cod. pen., 530, comma 2, cod. proc. perì., 27 Cost. e 111 Cost. in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di furto

    La disposizione è richiamata tra i parametri costituzionali invocati dal ricorrente contro l’affermazione di responsabilità; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità.

  • art. 111 Cost.

    il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 624, 625 n. 7, cod. pen., 530, comma 2, cod. proc. perì., 27 Cost. e 111 Cost. in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di furto

    La disposizione è richiamata tra i parametri costituzionali invocati dal ricorrente; la Corte non ne offre un’autonoma interpretazione e dichiara il motivo inammissibile perché generico.

  • art. 616 c.p.p.

    deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

    Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando violazioni di legge, si risolva in allegazioni generiche e non muova effettive censure alla motivazione della decisione impugnata.
  • La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; quando l’inammissibilità dipende da colpa ravvisabile nell’evidenza del vizio, può inoltre essere disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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