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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18814/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la concessione della detenzione domiciliare speciale per poter assistere il figlio minore, sostenendo l'impossibilita' della madre a garantire la cura a causa di una grave patologia. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendo che: 1) il detenuto e' condannato per reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen. e non ha collaborato con la giustizia; 2) non sono state superate le esigenze probatorie relative all'assenza di collegamenti con la criminalita' organizzata (segnalazioni su bonifici esteri, immobili e beni registrati; comportamento in carcere teso a sminuire le responsabilita'); 3) non risulta adempiuta la riparazione del danno verso alcune persone offese; 4) la patologia della madre non impedirebbe l'espletamento del ruolo genitoriale nella misura giuridicamente rilevante, potendosi ricorrere anche a supporti familiari o esterni. Il ricorso in Cassazione deduceva: a) errata applicazione dell'art. 4-bis (applicazione di norme sopravvenute peggiorative); b) violazione degli artt. 47-ter e 47-quinquies ord. pen. per avere il Tribunale non adeguatamente valutato l'interesse superiore del minore e l'impossibilita' della madre.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che le pronunce della Corte costituzionale (n. 239/2014, n. 76/2017 e successive) preservano la possibilita' di concedere la detenzione domiciliare speciale anche ai condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis senza richiesta di collaborazione, in considerazione della tutela dell'interesse del minore; ha inoltre ritenuto che le modifiche introdotte dal DL n. 162/2022 non incidono sul principio ermeneutico che permette l'accesso alla detenzione domiciliare speciale laddove ricorrano i presupposti di tutela del minore. Tuttavia, ha confermato l'ordinanza di rigetto perché, nel caso concreto: a) non e' stata dimostrata la cessazione dei collegamenti con la criminalita' organizzata nè l'assenza di pericolo di ripristino (elementi fattuali e segnalazioni economiche a carico del detenuto); b) non e' risultata adempiuta la riparazione verso alcune persone offese; c) la patologia della madre non e' stata ritenuta tale da determinare l'impossibilita' della cura nel senso richiesto dall'art. 47-quinquies (la madre ha capacità mentali, puo' garantire il rapporto affettivo e puo' avvalersi di supporti familiari o terzi). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen.

    modifiche introdotte dal DL n.162/2022 (incidenza sul comma 1-bis)

    La Corte ha ritenuto che le modifiche del 2022 non hanno annullato la ratio delle pronunce costituzionali che consentono l'accesso alla detenzione domiciliare speciale anche per condannati per i delitti di cui all'art. 4-bis; la nuova disciplina non puo' ripristinare una esclusione assoluta senza esplicita previsione.

  • art. 47-quinquies ord. pen.

    "e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre"

    L'istituto della detenzione domiciliare speciale ha finalita' di tutela del rapporto genitore-minore e pertanto, anche per condannati per delitti di cui all'art. 4-bis, la mancata collaborazione non può di norma precluderne l'accesso; tuttavia la misura puo' essere concessa al padre solo se sussiste l'impossibilita' della madre di prendersi cura della prole e l'assenza di pericolosita' del richiedente.

  • art. 58-ter ord. pen.

    Riferimento alla collaborazione con la giustizia quale criterio di valutazione per i benefici penitenziari; ma la giurisprudenza costituzionale ha distinto la detenzione domiciliare speciale dalle altre misure alternative, temperando l'effetto esclusivo della mancata collaborazione.

  • DL n. 162 del 22/10/2022

    Ha introdotto modifiche alla disciplina dei benefici penitenziari (in particolare al comma 1-bis dell'art. 4-bis); la Corte di Cassazione ha ritenuto che tali modifiche non possano essere interpretate come soppressione del principio di tutela del minore alla base della detenzione domiciliare speciale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 239/2014

    Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale nella parte in cui l'art. 4-bis impediva l'accesso alla detenzione domiciliare speciale per madri di figli minori, affermando la prevalenza dell'interesse del minore alla relazione con il genitore.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 76/2017

    Ha ribadito che la mancata collaborazione non puo' ostare alla concessione della detenzione domiciliare speciale quando la misura e' finalizzata a tutelare la relazione con il minore.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 52/2025

    Ha limitato alcune formule dell'art. 47-quinquies, precisando l'ambito interpretativo del concetto di 'impossibilita'' della cura parentale e rimettendo al giudice l'apprezzamento prudente delle situazioni concrete.

  • art. 25 Cost.

    Citato in relazione al principio di irretroattivita' delle norme peggiorative in materia di libertà personale; il ricorrente richiamava il principio per sostenere l'applicazione della disciplina anteriore ai fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali; applicata alla parte soccombente, con condanna del ricorrente.

  • art. 52 d.lgs. n.196/03

    Norma sulla tutela dei dati personali; impone l'omissione delle generalita' e dei dati identificativi nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies) mantiene una tutela autonoma in favore del rapporto genitore-minore e puo' essere concessa anche per condannati per i reati indicati dall'art. 4-bis, pur in assenza di collaborazione, se ricorrono i presupposti di tutela del minore.
  • Il richiedente ha l'onere di allegare elementi concreti e specifici che dimostrino: assenza di collegamenti con la criminalita' organizzata o irrilevanza del pericolo di ricaduta; impossibilita' reale e significativa del genitore non detenuto a garantire la continuita' affettiva e assistenziale.
  • L'impossibilita' del genitore non detenuto non deve essere intesa come mera difficolta' materiale: e' necessario dimostrare un rischio concreto di deficit psico-affettivo o di grave compromissione evolutiva per il minore qualora la cura non sia garantita.
  • La disponibilita' di supporti familiari o di caregivers esterni, salvo che non risultino totalmente sostitutivi rispetto alla funzione genitoriale, puo' incidere negativamente sull'idoneita' della misura alternativa al detenuto.
  • Comportamenti del detenuto (es. sminuire responsabilita', rifiuto di riconoscere contiguita' mafiosa) e profili economico-patrimoniali non spiegati (bonifici esteri, immobili, beni registrati) peggiorano la prognosi in ordine al pericolo di recidiva e possono ostare alla concessione.
  • Modifiche legislative successive non sempre determinano automaticamente l'applicazione della nuova disciplina ai casi pendenti: va valutato l'effetto della riforma rispetto ai principi costituzionali (irretroattivita', tutela del minore).
  • Nelle istanze relative alla detenzione domiciliare speciale il giudice deve operare un bilanciamento tra l'interesse superiore del minore e la necessita' di esecuzione della pena, motivando puntualmente sulle condizioni di cura effettive fornite dal genitore non detenuto e sulle concrete contingenze di pericolo connesse al richiedente.

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