Cassazione Penale, Sentenza n. 41150/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art.671 c.p.p. tra più condanne irrevocabili a carico del Flagiello: sentenza del Tribunale di Modena dell'11/11/2019 (parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Bologna il 09/10/2020), sentenza del Tribunale di Fermo n.615/2021 e sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo n.1695/2021. Il Tribunale dell'esecuzione, pur ritenendo che i presupposti per la continuazione potessero sussistere, aveva respinto la richiesta perché riteneva che il quarto comma dell'art.81 c.p. e il riconoscimento della recidiva (art.99, comma 4 c.p.) impedissero la rideterminazione della pena in misura più favorevole rispetto a quanto già fissato in sede di cognizione. Il ricorrente contestava la decisione per violazione delle norme sulla continuazione e sull'applicazione della recidiva e sosteneva che l'art.81, comma 4, non vieta la rideterminazione in continuazione, anche tenendo conto della riduzione per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la motivazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso il beneficio richiamando l'art.81, comma 4 c.p.: tale disposizione non impedisce la continuazione in sede esecutiva né la rideterminazione della pena in favore del condannato. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui nella rideterminazione per continuazione il giudice deve rispettare, oltre ai criteri dell'art.671 c.p.p., il limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave (art.81 commi 1 e 2 c.p.), e che comunque dalla continuazione non può derivare una pena superiore a quella determinata in sede di cognizione. L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Fermo, in diversa composizione, per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
Norma procedurale che disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte ricorda che il giudice deve applicare i criteri dell'art.671 c.p.p. nella rideterminazione della pena.
I commi primo e secondo pongono il limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave che il giudice deve rispettare nella rideterminazione per continuazione; il comma quarto non può essere utilizzato per negare in via generale il beneficio della continuazione in sede esecutiva.
La qualificazione della recidiva (comma quarto) non legittima di per sé l'esclusione del beneficio richiesto dal condannato in sede esecutiva; la recidiva può influire sul trattamento sanzionatorio ma non determina un divieto automatico alla continuazione o alla riduzione prevista dalla continuazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme di legittimità con cui il ricorrente ha fondato i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione).
Sez. U., sent. n. 28659 del 18/05/2017 (Rv. 270073 - 01)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio del rispetto del limite del triplo della pena più grave nella determinazione del trattamento sanzionatorio in caso di continuazione.
Corte Cost., sent. n. 183 del 2013
Richiamata in relazione alla necessità di rinvio in diversa composizione del giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- La sussistenza della continuazione tra condanne può essere valutata anche in sede esecutiva e, se riconosciuta, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare il trattamento sanzionatorio applicando i criteri dell'art.671 c.p.p.
- Il limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave (art.81, commi 1-2 c.p.) va rispettato nella rideterminazione per continuazione; è principio consolidato dalle Sezioni Unite.
- Il quarto comma dell'art.81 c.p. non costituisce un impedimento assoluto alla continuazione in sede esecutiva né alla rideterminazione della pena in termini più favorevoli al condannato: non può essere invocato per respingere automaticamente la domanda di continuazione.
- Il riconoscimento della recidiva (art.99) può influire sul trattamento sanzionatorio ma non elimina la possibilità di applicare i benefici derivanti dalla continuazione; il giudice deve motivare specificamente come la recidiva incida sulla misura finale.
- Dalla continuazione non può mai derivare una pena complessiva superiore a quella determinata in sede di cognizione; il nuovo calcolo esecutivo ha un ambito favorevole al soggetto che la richiede, nei limiti di legge.
- Se il giudice dell'esecuzione annulla o deve riesaminare la decisione sulla continuazione per vizi di legge, il rinvio va fatto ad altra composizione, secondo i principi di garanzia richiamati dalla Corte costituzionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40851/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40852/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40853/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40857/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40858/2024 del 07/11/2024
- Sentenza penale · 7 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 40859/2024 del 07/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →