Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26141/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

Nel giudizio di merito, instaurato davanti al Tribunale di Roma in una controversia successoria, la convenuta aveva inizialmente eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo la competenza del Tribunale di Viterbo in base al foro delle cause ereditarie. Successivamente, però, la stessa convenuta aveva dichiarato in udienza di rinunciare a tale eccezione, rinuncia poi ribadita in comparsa conclusionale. Nonostante ciò, il Tribunale di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale e indicato come competente il Tribunale di Viterbo. La ricorrente ha quindi chiesto alla Cassazione, con regolamento di competenza, di cassare tale ordinanza e di affermare la competenza del Tribunale di Roma. La resistente non ha svolto difese. Il motivo di ricorso verteva dunque sulla efficacia della rinuncia all'eccezione di incompetenza territoriale e sul potere del giudice di rilevare d'ufficio la competenza territoriale in una causa ereditaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che il foro delle cause ereditarie previsto dall'art. 22 c.p.c. è un foro esclusivo ma derogabile, poiché non rientra tra le ipotesi di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c. Pertanto, una volta che la parte convenuta ha espressamente rinunciato all'eccezione di incompetenza territoriale, il giudice adito non può più dichiarare d'ufficio la propria incompetenza e individuare un diverso giudice territorialmente competente. La Corte ha quindi accolto l'istanza di regolamento, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma e ha rimesso le parti davanti a tale giudice, con spese rimesse al merito.

Norme richiamate

  • art. 22 c.p.c.

    nelle cause ereditarie individua il foro del luogo di apertura della successione; la Corte lo qualifica come foro esclusivo ma derogabile

  • art. 456 c.c.

    identifica il luogo di apertura della successione nell'ultimo domicilio del defunto

  • art. 28 c.p.c.

    delimita le ipotesi di competenza territoriale inderogabile; il foro successorio non vi rientra

Massime di principio

  • Il foro previsto per le cause ereditarie è sì esclusivo, ma non è inderogabile: se la parte interessata rinuncia all'eccezione di incompetenza territoriale, il giudice adito non può rilevare d'ufficio il difetto di competenza.
  • La competenza per le controversie ereditarie va individuata nel luogo di apertura della successione, coincidente con l'ultimo domicilio del defunto.
  • La rinuncia espressa all'eccezione di incompetenza territoriale priva il giudice del potere/dovere di dichiarare la propria incompetenza quando il foro non sia tra quelli inderogabili previsti dall'art. 28 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaSuccessione legittima
RamiProcesso civileSuccessioni
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.