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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26152/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti, gli aveva irrogato anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di ricettazione. Con l'unico motivo ha dedotto violazione degli artt. 133, 133-bis e 448 c.p.p. e carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la pena concordata e recepita dal giudice non sarebbe stata adeguatamente motivata. La Corte ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, osservando che il ricorrente si era limitato a formulare censure apodittiche, prive di un effettivo confronto con la decisione impugnata, e che nel rito speciale non è ammissibile chiedere alla Cassazione di sostituirsi alla valutazione delle parti se non vi sono errori palesi nel provvedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice di merito, nel pronunciare sulla richiesta congiunta di applicazione della pena, aveva dato motivazione sufficiente: aveva escluso, sulla base degli atti, la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129 c.p.p., aveva ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto e aveva giudicato congrua la pena concordata dalle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente come parametro del corretto trattamento sanzionatorio; la Corte non entra nel merito perché il motivo è generico

  • art. 133-bis c.p.

    richiamato dal ricorrente come norma relativa alla determinazione della pena; la Corte non ravvisa un vizio censurabile nei termini prospettati

  • art. 448 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità nel rito speciale

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice di merito deve verificare l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità evidenti; nella specie la Corte reputa corretta l'esclusione di tali presupposti sulla base degli atti

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 133 c.p.p.

    viene richiamato come parametro generale della commisurazione della pena, ma la censura non supera il vaglio di specificità

  • art. 133-bis c.p.

    richiamato quale parametro per la determinazione del trattamento sanzionatorio nel caso di pena concordata

  • art. 448 cod. proc. pen.

    richiamato con riferimento al rito dell'applicazione pena su richiesta delle parti e ai limiti dell'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, non è ammissibile una censura meramente apodittica o generica sulla motivazione del trattamento sanzionatorio: il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la decisione impugnata e indicare vizi effettivamente percepibili dal provvedimento.
  • Nel rito pattizio il giudice non deve sostituirsi alle parti nella determinazione della pena, ma deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l'assenza di cause di non punibilità immediatamente rilevabili ex art. 129 c.p.p. e la congruità dell'accordo sanzionatorio.
  • La motivazione della sentenza che recepisce l'accordo delle parti è sufficiente quando dia conto, sia pure sinteticamente, dell'esclusione di cause di proscioglimento evidenti e della congruità della pena concordata rispetto agli atti di causa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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