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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29216/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato la richiesta di revoca, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., della misura interdittiva della sospensione dai pubblici uffici (durata: un anno) disposta nei confronti di Sannicandro. L'accusa cautelare: Sannicandro, nella sua qualità di attuatore presso l'Ufficio del Dissesto della Regione Puglia, avrebbe percepito indebiti compensi dall'imprenditore Antonio Di Carlo, tramite l'intermediazione di Sergio Schiavone, per favorire le imprese di quest'ultimo nelle gare pubbliche (corruzione propria, capo 1) e, con riferimento specifico a un appalto sui bacini del torrente Picone e della lama Iamasinata, avrebbe interferito nella pubblicazione del bando, nell'individuazione delle ditte da invitare e nell'alterazione dei punteggi in sede di aggiudicazione; contestata anche la turbativa (art. 353, commi 1 e 3). La difesa ha dedotto vizi di motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.): travisamento delle intercettazioni, valutazione illogica degli accertamenti patrimoniali, mancata considerazione delle giustificazioni fornite dall'imputato e dell'assenza di prova di una dazione illecita o di un pregresso accordo corruttivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto in parte fondata l'impugnazione: ha confermato la coerenza della ricostruzione fattuale e la rilevanza indiziaria di colloqui e riscontri (in particolare la rete di contatti tra Sannicandro, Schiavone e Di Carlo e la disponibilità di contante), ma ha ritenuto insufficientemente chiarita e motivata la qualificazione giuridica richiesta in relazione alla corruzione propria (capo 1) e alla turbativa (capo 3). In particolare la sentenza impugnata non ha adeguatamente dimostrato, con indizi specifici, in quali atti concreti e in che termini il ricorrente avrebbe illegittimamente inciso sulla procedura di gara (pubblicazione del bando, scelta degli invitati, alterazione dei punteggi) e non ha valutato correttamente l'impatto del pagamento a un componente della commissione. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bari per nuovo giudizio sui punti di qualificazione giuridica e sugli elementi che collegano le condotte contestate agli specifici atti d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    richiamato come base della istanza di revoca della misura interdittiva

    norma procedurale relativa alla revoca di misure cautelari interdittive; la Corte valuta se la misura fosse ancora giustificata alla luce degli indizi e delle censure difensive

  • art. 353 cod. pen.

    norma che disciplina la turbativa d'asta/ di procedure concorsuali: richiede elementi idonei a dimostrare interferenze nella procedura che abbiano inciso sull'esito, e la Corte ha ritenuto che non sia stato adeguatamente dimostrato in quali atti specifici il ricorrente abbia illegittimamente inciso

  • art. 606 cod. proc. pen.

    limiti del ricorso per cassazione in materia di motivazione: la difesa ha invocato vizi di motivazione; la Corte ha valutato la fondatezza delle censure sui punti di fatto e di diritto collegati alla qualificazione del reato

  • principio giurisprudenziale (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019)

    richiamato nel testo come principio secondo cui la corruzione propria richiede la precisa individuazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio

    la Corte applica il principio che per configurare corruzione propria è necessario dimostrare l'esistenza di un atto concreto e contrario ai doveri d'ufficio ricompreso nel sinallagma corruttivo; in mancanza di tale individuazione la qualificazione rischia di non reggere

Massime di principio

  • La gravità indiziaria può reggersi su intercettazioni e riscontri patrimoniali, ma per la configurazione della corruzione propria è necessario individuare con chiarezza l'atto d'ufficio concreto che sia stato pattuito come contropartita.
  • La mera frequentazione o interessamento dell'ufficiale nella procedura (es. contatti con il RUP o con il Presidente di commissione) non è automaticamente prova di un intervento illecito: serve collegare quei contatti a specifiche condotte che abbiano inciso sul procedimento.
  • Quando emergono elementi che indicano l'intervento di un terzo componente della commissione (es. la corruzione di un commissario), occorre chiarire la correlazione tra i diversi canali corruttivi per stabilire la qualificazione giuridica (corruzione propria vs impropria vs turbativa).
  • Riscontri patrimoniali (grande disponibilità di contante, prelievi anomali) rafforzano l'indizio ma richiedono spiegazioni e contestualizzazione: non sono da soli sufficienti a provare la dazione illecita senza collegamento probatorio agli scambi vantaggiosi per l'agente pubblico.
  • In casi di dubbio sulla sussistenza di elementi che caratterizzano il reato contestato, la via corretta è l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito di integrare e motivare puntualmente la ricostruzione, con attenzione alla qualificazione giuridica richiesta.

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