Cassazione Civile, Ordinanza n. 24062/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Una proprietaria di un fondo ha agito contro le proprietarie di fondi confinanti deducendo plurime violazioni pregiudizievoli per il proprio bene e chiedendo la demolizione delle opere ritenute illegittime e il ripristino dello stato dei luoghi. Il tribunale ha accolto solo in parte la domanda; in appello le convenute hanno proposto appello principale e l’originaria attrice appello incidentale. La Corte d’appello ha accolto in parte l’appello principale e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale, ponendo le spese di entrambi i gradi a carico dell’attrice. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’appello principale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità; 2) violazione dell’art. 348-bis c.p.c., sostenendo che l’appello avversario sarebbe stato privo di ragionevole probabilità di accoglimento; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c., per mancata declaratoria di inammissibilità di nuove domande/difese proposte in appello dalle controparti; 4) e 5) censure generiche di violazione di legge e di ingiustizia della sentenza di primo grado, non rivolte in modo effettivo contro la decisione d’appello, inclusa la mancata accoglienza dell’appello incidentale; 6) violazione dell’art. 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese, ritenuta dovuta in ragione delle ammissioni delle controparti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili per difetto di autosufficienza e per mancato confronto concreto con il contenuto degli atti e della sentenza impugnata: quanto all’art. 342 c.p.c., ha osservato che la Corte d’appello aveva correttamente ritenuto l’appello sufficientemente specifico; quanto all’art. 348-bis c.p.c., ha affermato che, una volta deciso l’appello nel merito, resta assorbita la questione della mancata pronuncia in forma semplificata; quanto all’art. 345 c.p.c., ha rilevato che la ricorrente si era limitata ad allegazioni apodittiche, senza dimostrare la novità di domande o eccezioni e richiamando solo nuove difese, non vietate dalla norma. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi quarto e quinto perché non censuravano realmente la sentenza d’appello, ma miravano a un riesame del merito e a una rivalutazione del giudizio di fatto, preclusi in cassazione. Ha infine ritenuto inammissibile il sesto motivo sulle spese, osservando che non era stata prospettata una specifica violazione di legge o una puntuale contestazione delle singole voci liquidate, e che il mancato esercizio del potere di compensazione non è di per sé censurabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Ai fini della specificità dei motivi di appello è sufficiente che l’atto consenta di individuare natura, portata e senso della critica alla decisione di primo grado; non è necessaria una formulazione particolarmente analitica se il giudice d’appello può comunque comprendere le censure.
La mancata definizione del giudizio d’appello con la forma semplificata di inammissibilità per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento non rende di per sé viziata la sentenza che decide nel merito.
Se il giudice d’appello decide nel merito, la questione dell’inammissibilità ex art. 348-bis resta assorbita nella sentenza che definisce l’appello.
Sono precluse in appello nuove domande ed eccezioni, non le mere difese; chi denuncia la violazione deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti e il concreto confronto tra primo e secondo grado.
La mancata compensazione delle spese non è di per sé sindacabile in cassazione; la censura è ammissibile solo se si prospetta una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono confrontarsi specificamente con la sentenza impugnata e con gli atti processuali rilevanti: non basta una critica astratta o apodittica, specie quando si deduce un error in procedendo.
- La violazione dell’art. 342 c.p.c. può essere esclusa se dall’atto di appello risulta comunque comprensibile quale parte della decisione di primo grado sia contestata e per quali ragioni, anche senza una minuziosa individuazione di ogni passaggio impugnato.
- La doglianza relativa all’assenza di una pronuncia di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c. non è autonomamente deducibile contro la sentenza che abbia deciso l’appello nel merito.
- In appello sono vietate nuove domande ed eccezioni, ma non le nuove difese; chi invoca l’art. 345 c.p.c. deve dimostrare in modo puntuale la novità del thema decidendum o del thema exceptionis.
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle risultanze processuali; la Corte controlla la legalità della decisione, non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La censura sulle spese processuali è ammissibile solo se si denuncia un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale dedotto nei limiti consentiti; il mancato esercizio del potere di compensazione non integra di per sé motivo di ricorso.
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