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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10508/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) dedotta intervenuta prescrizione del reato relativo al capo B e violazione/erronea applicazione di norme costituzionali e processuali; 2) censura per omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio ritenuto irragionevole.

La decisione

Il primo motivo è stato ritenuto fondato nella parte in cui il fatto di cui al capo B non è più previsto dalla legge come reato (art. 1, comma 1, lett. a) d.lvo 15/01/2016, n. 7): la pena relativa (mesi 2 di reclusione ed euro 256,00 di multa) è stata eliminata e la sentenza annullata senza rinvio limitatamente a quel capo. Per il capo A (ricettazione) è rimasta la condanna con pena residua di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 644,00 di multa; la prescrizione non è maturata (fatto commesso il 03/11/2009, considerata la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4 c.p. e gli eventi interruttivi) con scadenza prescrizionale il 23/01/2032. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato alla luce dei precedenti specifici dell'imputato e della mancata collaborazione/non congruità dello stato di salute rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 3

    Invocata nel ricorso per questioni di equità/uguaglianza ma non determinate nella decisione; citata tra i motivi iniziali.

  • Codice penale, art. 157

    Richiamato nel ricorso originario (probabilmente in relazione alla qualificazione giuridica del fatto o della pena), non decisivo nella motivazione della Corte di Cassazione.

  • Codice di procedura penale, artt. 529 e 129

    Richiamati tra le norme processuali dedotte dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto fondata la censura connessa a tali norme.

  • Decreto legislativo 15/01/2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. a)

    art. 1, comma 1, lett. a) d.lvo 15/01/2016, n. 7

    Ha decriminalizzato il fatto contestato al capo B: la Corte ha ritenuto che quel fatto non sia più previsto come reato, con conseguente eliminazione della relativa pena.

  • Codice penale, art. 99, comma 4

    Applicato per valutare l'effetto della recidiva sulla determinazione della pena e sul computo della prescrizione; la recidiva è stata ritenuta esistente e considerata nel calcolo della prescrizione.

  • Codice penale, art. 133

    Richiamato come criterio per la determinazione della pena concreta; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che ha negato le attenuanti generiche basandosi sui precedenti e sulla capacità a delinquere.

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    Richiesto in ordine al contenuto della motivazione sulla determinazione della pena; la Corte ha affermato che la motivazione data è sufficiente quando la pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali.

Massime di principio

  • Se una norma successiva ha depenalizzato la condotta, la condanna per quel fatto deve essere annullata e la pena eliminata; la decisione può essere pronunciata senza rinvio per quella parte.
  • Il calcolo della prescrizione va effettuato sul fatto commesso (data di commissione) tenendo conto della recidiva, degli eventi interruttivi e delle specifiche regole di computo: la presenza di interruzioni o la recidiva può allungare i termini prescrizionali.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche richiamando un elemento negativo prevalente (es. precedenti specifici); non è sempre necessario un esame dettagliato di tutti gli elementi se la motivazione rende comunque comprensibile il giudizio di disvalore sulla personalità del reo.
  • La motivazione della determinazione della pena è adeguata purché, in termini sufficienti e coerenti, emerga il confronto tra la gravità del fatto e la personalità dell'imputato; quando la pena è prossima ai minimi edittali la motivazione può essere più sintetica.
  • Un ricorso che ottenga l'annullamento parziale per un capo ma sia dichiarato inammissibile sul resto si considera vittorioso solo nella parte specifica annullata; è importante valutare l'effetto concreto dell'annullamento (eliminazione della pena vs. rinnovazione del processo).
  • Nel formulare impugnazioni, è utile contestare specificamente il calcolo della prescrizione fornendo dati sulle date di interruzione e sugli antecedenti, poiché tali aspetti sono decisivi per la maturazione o meno della prescrizione.

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