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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32727/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Romano Vincenzo ha impugnato la sentenza del 11/11/2020 che lo aveva condannato per non essersi presentato agli uffici della Direzione territoriale del lavoro di Milano-Lodi nelle date indicate, contestando in primo luogo la violazione di legge perché la pena inflitta (euro 2.500 di ammenda) superava il massimo edittale previsto (euro 516) e, in secondo luogo, un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la pena inflitta è illegale perché supera il massimo edittale; perciò ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per un nuovo giudizio solo sulla determinazione della sanzione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la difesa non aveva dedotto in primo grado le circostanze attenuanti generiche né prodotto elementi a sostegno, per cui il giudice di legittimità ha rigettato la richiesta su tale punto. E' stata dichiarata irrevocabile la valutazione della responsabilità penale ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; il resto del ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 81, comma finale, codice penale

    Norma citata in relazione al reato contestato per definire la tipologia di illecito; la Corte non discute il fondamento della fattispecie ma interviene sul trattamento sanzionatorio applicato.

  • art. 4, comma 7, legge n. 628 del 1961, come modificato dal d.lgs. n. 785 del 1994

    4, comma 7, L. n. 628/1961, come modificato dal d.lgs. n. 785/1994

    Norma richiamata quale fonte della fattispecie relativa agli obblighi di comparizione agli uffici della Direzione territoriale del lavoro; la Corte ne prende atto per confermare l'accertamento di responsabilità, senza però condividere la sanzione applicata.

  • art. 624 codice di procedura penale

    Norma processuale richiamata per dichiarare l'accertamento di responsabilità dell'imputato irrevocabile quando il vizio riguarda solo il trattamento sanzionatorio e non l'accertamento della colpevolezza.

Massime di principio

  • Se la pena inflitta è superiore al massimo edittale previsto dalla norma incriminatrice, la sentenza è illegittima e può essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per la determinazione della pena corretta.
  • La Corte di legittimità può annullare solo la parte della sentenza viziata (es. sanzione) senza riesaminare l'accertamento della responsabilità se il vizio non lo riguarda, dichiarando quest'ultimo irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
  • La mancata deduzione o richiesta delle circostanze attenuanti generiche in primo grado rende difficoltoso ottenerne il riconoscimento in sede di legittimità: il ricorrente deve aver dedotto e documentato tali circostanze nel giudizio di primo grado o indicare elementi omessi dal giudice di merito.
  • In caso di riforma limitata al trattamento sanzionatorio, il nuovo giudizio davanti al tribunale di merito dovrà rispettare i limiti edittali e motivare l'applicazione di eventuali circostanze attenuanti o aumentative sulla base degli elementi processuali acquisiti.

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