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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28458/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale per il riesame di Catania, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanamento notturno, disposta dal G.i.p. il 28/02/2022. L'indagata era contestata per detenzione illecita e cessione di marijuana (art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n.309) in concorso con il marito per fatti commessi dal 25/12/2019 al 16/03/2020. Nel ricorso si denunziava violazione di legge (art. 274 c.p.p.) e difetto di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione: la difesa sottolineava che si imputano nove episodi posti in un arco temporale esteso e a bassa frequenza, che i fatti risalgono a due anni prima, che la ricorrente è incensurata e che dal luglio 2021 svolge regolare attività lavorativa, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Procura generale aveva chiesto il rigetto del ricorso. Successivamente la difesa ha documentato che il G.i.p. del Tribunale di Catania, il 15/06/2022, ha revocato la misura cautelare. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a causa della revoca del provvedimento impugnato. Si è rilevato inoltre che non sussiste interesse neppure nella prospettiva alternativa dell'art. 314 c.p.p., poiché la ricorrente non era destinataria di misura custodiale. Perciò il ricorso non è stato esaminato nel merito. Non sono state imposte spese processuali né sanzioni pecuniarie alla ricorrente, conformemente al principio che la sopravvenuta mancanza di interesse non determina soccombenza quando dipende da causa non imputabile al ricorrente. Motivazione resa in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n.84/2016.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Individua il rito e la competenza del Tribunale per il riesame quale organo adito per le impugnazioni avverso le misure cautelari non custodiali; qui è la norma in base alla quale è stato adito il Tribunale per il riesame di Catania.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Definisce le fattispecie di reato relative agli stupefacenti (detenzione e cessione); è la norma sostanziale che disciplina i fatti per cui la ricorrente era indagata.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla difesa come presunta violazione di legge e difetto di motivazione nell'ordinanza impugnata; tuttavia la Corte non è entrata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per escludere che sussistesse comunque interesse alla decisione nella prospettiva alternativa prevista da quella norma, dato che la ricorrente non era destinataria di misura custodiale.

  • Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016

    Autorizza l'applicazione della motivazione semplificata; la Corte l'ha adottata qui perché i principi rilevanti sono consolidati.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 3, n. 29593/2021 e altre)

    Principio secondo cui la sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato, non imputabile al ricorrente, comporta inammissibilità per carenza di interesse e esclude la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie.

Massime di principio

  • La revoca della misura cautelare prima della decisione sulla impugnazione determina la sopravvenuta carenza di interesse e, salvo eccezioni, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando la causa della sopravvenuta mancanza di interesse non è imputabile al ricorrente (es. revoca disposta dall'autorità giudicante), il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né a sanzioni pecuniarie per l'impugnazione.
  • Se manca la misura oggetto di impugnazione, la Corte di cassazione in genere non entra nel merito delle doglianze (es. presunta violazione di legge o difetto di motivazione), salvo specifiche ragioni che mantengano un interesse attuale.
  • Nel valutare il pericolo di reiterazione (motivo tipico di misure non custodiali), elementi come distanza temporale dei fatti, frequenza degli episodi, incensuratezza e inserimento lavorativo sono fattori rilevanti da esaminare; tuttavia, l'esame viene svolto solo se permane l'interesse all'impugnazione.
  • È opportuno documentare tempestivamente ogni provvedimento intervenuto (revoca, modifica) e informare la Corte per ottenere la declaratoria di inammissibilità e l'esclusione delle spese quando la cessazione dell'interesse non dipende dal ricorrente.

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