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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33249/2026 del 10/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 24 novembre 2025, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado riqualificando il furto in un'ipotesi meno grave, ma confermando la responsabilità penale e riducendo la pena. Il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione degli elementi probatori e della responsabilità. Il ricorrente sosteneva che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non fossero idonei a fondare il giudizio di colpevolezza e fossero stati eccessivamente valorizzati. Deduceva inoltre questioni procedurali già prospettate in appello, relative alla testimonianza indiretta dell'ufficiale di polizia giudiziaria e all'acquisizione e utilizzabilità della prova. La Corte ha ritenuto che le censure sulla responsabilità fossero di puro merito e mirassero a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, e che le doglianze procedurali fossero meramente reiterative e avessero già ricevuto adeguata risposta dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che la sentenza di appello, da leggersi unitariamente a quella di primo grado quanto alla valutazione della prova, era adeguatamente motivata sia sul ragionamento probatorio sia sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla determinazione della pena. Le censure dell'imputato richiedevano una rivalutazione del materiale probatorio e prospettavano un travisamento del fatto non deducibile in cassazione nei termini indicati. Anche le questioni procedurali, riguardanti la testimonianza indiretta dell'ufficiale di polizia giudiziaria e l'acquisizione e utilizzabilità della prova, sono state ritenute già correttamente affrontate dal giudice d'appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La disposizione non consente di utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali o per sottoporre alla Corte un mero travisamento del fatto quale diversa lettura degli elementi già valutati dai giudici di merito.

  • legge n. 46 del 2006

    La modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non ha eliminato la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta nei gradi di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di vizio di motivazione o travisamento del fatto, chiede una nuova valutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella adeguatamente motivata dai giudici di merito; le censure fondate su una diversa lettura soggettiva degli stessi elementi sono questioni di merito.
  • Quando la sentenza d'appello riforma quella di primo grado solo sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla pena, le due decisioni possono essere lette unitariamente quanto alla valutazione della prova, purché il percorso motivazionale complessivo sia adeguato.
  • Sono inammissibili per genericità o reiterazione i motivi procedurali già dedotti in appello e adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte territoriale.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoProveImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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