Cassazione Penale, Sentenza n. 34862/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e travisamento della prova relativamente alla rapina aggravata contestata per il fatto del 18/10/2021: si assume che i giudici di merito abbiano fondato la condanna su una prova inesistente riguardo all'uso del coltello e su riprese video non acquisite in atti; si censurano inoltre la contraddittorietà motivazionale, l'assenza di elementi indiziari rilevanti (descrizioni discordanti dei testi, incertezza sull'identificazione della Mini Cooper e sulla provenienza della bottiglia con impronte) e la mancanza di prova del possesso e dell'uso dell'arma, con conseguente esclusione dell'aggravante e della contravvenzione ex art. 4 L.110/75. Ulteriori motivi riguardano il diniego delle circostanze attenuanti di particolare tenuità (art. 62 n.4 e art. 62-bis c.p.) e delle attenuanti generiche, nonostante l'esiguità del danno e l'esercizio del diritto al silenzio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto Verrecchia responsabile delle rapine contestate (rapina impropria consumata il 14/10/2021 a Paderno Dugnano connessa a lesioni aggravate a carico di Ribaudo Silvana, e rapina aggravata in Cologno Monzese il 18/10/2021 con porto abusivo di arma bianca). La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: i giudici di merito hanno valutato attendibili dichiarazioni (in particolare della P.O. Alvarenga), l'individuazione di impronte papillari sulla bottiglia maneggiata dall'imputato e il riscontro della Mini Cooper, elementi idonei a formare un quadro indiziario conclusivo. Ha inoltre escluso la sussistenza di errori decisivi nella valutazione degli altri elementi probatori e ha ritenuto fondate le motivazioni della Corte d'appello circa l'impossibilità di riconoscere la particolare tenuità del danno e le attenuanti generiche, anche alla luce di un recente e specifico precedente del prevenuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.
si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.
La trattazione a contraddittorio cartolare è stata applicata per il procedimento di Cassazione; la menzione è meramente procedurale e non incide sul merito della decisione
diniego delle circostanze di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.
I giudici di merito hanno ritenuto che non ricorresse la particolare tenuità del fatto, considerando non provato un pregiudizio economico particolarmente esiguo e sussistendo elementi ostativi come il recente specifico precedente
diniego delle circostanze di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.e di cui all'art. 62 bis cod.pen.
Analogamente, i benefici previsti dall'art. 62-bis (esiti estintivi o attenuanti speciali) non sono stati riconosciuti per mancanza dei presupposti e per la valutazione negativa del danno e della personalità criminale
penale responsabilità del ricorrente per la contravvenzione ex art. 4 L.110/75
Il difensore aveva chiesto l'esclusione della contravvenzione relativa al porto/possesso d'arma; la Corte ha ritenuto che, pur in assenza di videoriprese dirette, gli elementi (impronte sulla bottiglia, testimonianze, disponibilità dell'autovettura) costituiscono prova indiziaria sufficiente a sostenere l'aggravante collegata all'uso intimidatorio di un'arma
Massime di principio
- La Corte valuta nel complesso il materiale probatorio: l'assenza di una singola prova (es. videoriprese dirette) non annulla la condanna se esistono elementi dichiarativi e documentali convergenti (impronte, dichiarazioni di testi, riscontri su veicoli).
- La sussistenza dell'aggravante per uso di arma può essere inferita da elementi indiziari correlati alle condotte complessive; è richiesta una valutazione globale e non solamente la prova materiale dell'arma se altri riscontri collegano l'imputato all'azione intimidatoria.
- Le censure per 'travisamento della prova' sono difficili da accogliere in Cassazione se i giudici di merito hanno compiuto un esame coerente e motivato delle fonti probatorie e se non emerge un chiaro errore logico o una motivazione manifestamente contraddittoria.
- Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 62 n.4) è necessario dimostrare in modo convincente l'esiguità del danno e l'assenza di elementi personali ostativi; la presenza di precedenti specifici o la consistenza del fatto ostano al riconoscimento.
- L'esercizio del diritto al silenzio non può essere usato come unico e decisivo elemento contrario per negare attenuanti, ma la Corte può basare la decisione su altri elementi obiettivi e sul quadro complessivo della personalità e della recidiva.
- In impugnazioni fondate su presunte lacune probatorie è utile puntare non solo a evidenziare assenze (es. mancanza di video) ma a dimostrare che le prove presenti non possono ragionevolmente sorreggere la decisione per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
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