Cassazione Penale, Sentenza n. 28506/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il difensore aveva depositato valida rinuncia al ricorso, munito di procura speciale rilasciata dal ricorrente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, disponendo altresì gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti in relazione a una contestazione di detenzione di stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice cautelare avrebbe errato nel valorizzare la detenzione di un cospicuo quantitativo di stupefacente nella propria abitazione per escludere l'idoneità degli arresti domiciliari, pur trattandosi di una fattispecie nella quale rileva la detenzione a prescindere dal luogo. Ha inoltre osservato che l'essere stato fermato nelle immediate vicinanze dell'abitazione non consentiva di inferire l'inidoneità della misura domiciliare. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione per avere ritenuto che il domicilio dovesse coincidere con il luogo in cui lo stupefacente era custodito, nonostante la perquisizione locale avesse avuto esito negativo. Con il terzo motivo ha dedotto manifesta illogicità della motivazione sulla valutazione del pericolo di recidiva, lamentando che non fosse stato considerato il positivo esito di un precedente affidamento in prova ai servizi sociali, circostanza che, a suo dire, dimostrava l'affidabilità nel rispetto delle prescrizioni proprie degli arresti domiciliari.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La contestazione cautelare riguardava il reato in materia di stupefacenti di detenzione di sostanze stupefacenti.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
È stato disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia validamente proposta dal difensore munito di procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale richiamata nel provvedimento.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, restano assorbite le censure attinenti alla motivazione del provvedimento cautelare e alla valutazione di adeguatezza della misura, che non vengono esaminate nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28359/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28360/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28361/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28362/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28363/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28364/2026 del 27/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →