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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26848/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la concessione della detenzione domiciliare. È detenuto in esecuzione di un provvedimento di cumulo comprensivo di plurime condanne per una pena complessiva determinata, dopo temperamento, in anni trenta di reclusione. Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza rilevando che non è stata rilevata collaborazione con la giustizia e che permane un residuo di pena superiore a due anni. Il difensore ha impugnato l'ordinanza deducendo vizio di diritto e carenza motivazionale, sostenendo che il cumulo era già stato scisso tramite il criterio della riduzione proporzionale (calcolo algebrico) in modo da individuare che il ricorrente avrebbe già integralmente espunto la pena relativa ai reati ostativi e sarebbe oggi detenuto soltanto per reati non ostativi con fine pena 12/10/2023; in subordine ha richiesto la rimessione alle Sezioni Unite e prospettato questione di costituzionalità delle norme se interpretate diversamente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'inammissibilità dell'istanza originaria e ritenuto infondata la tesi difensiva che pretende la scissione del cumulo mediante riduzione proporzionale delle pene imputabili ai reati ostativi in conseguenza dell'applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 c.p. La Corte ha aderito all'orientamento secondo cui, ai fini dell'accertamento della concedibilità dei benefici penitenziari, la pena relativa al reato ostativo va considerata nella sua entità originaria e non può essere ridotta proporzionalmente in ragione del temperamento ex art. 78 c.p.; ha inoltre escluso la necessità di rimessione alle Sezioni Unite e dichiarato non manifestamente fondata la questione di costituzionalità prospettata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p. (temperamento del cumulo al limite massimo) non può essere utilizzato per ridurre proporzionalmente, ai fini dello scioglimento del cumulo e della valutazione dei benefici, la quota di pena imputabile ai reati ostativi; la pena ostativa va considerata nella sua entità originaria.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Riferimento al cumulo materiale: il fatto che le pene siano unificate in un'esecuzione unica ai sensi dell'art. 663 c.p.p. non giustifica l'applicazione della riduzione proporzionale al fine di ottenere vantaggi ai fini dei benefici penitenziari.

  • art. 80 cod. pen.

    Richiamato nei precedenti giurisprudenziali relativi al calcolo dell'espiazione ai fini di benefici (citato come norma richiamata nelle pronunce antecedenti): non modifica la conclusione che la pena ostativa debba essere valutata nella sua entità originaria se il cumulo è stato temperato ex art. 78.

  • art. 3 Cost.

    La Corte ha esaminato e rigettato la prospettazione di incostituzionalità, ritenendo che l'interpretazione difensiva che porta alla riduzione proporzionale sia irragionevole e pertanto non appare conforme al principio di uguaglianza salvo fondate ragioni contrario.

Massime di principio

  • Se il cumulo comprende condanne per reati ostativi e non ostativi, la giurisprudenza applicata in questa sentenza esclude la possibilità di ridurre proporzionalmente la quota imputabile ai reati ostativi in virtù del temperamento ex art. 78 c.p.; la pena ostativa va considerata nel suo ammontare originario ai fini dei benefici.
  • Per ottenere misure alternative come la detenzione domiciliare è determinante dimostrare o la collaborazione con la giustizia o l'effettiva espiazione della pena relativa ai reati ostativi: in mancanza di ciò e se il fine pena supera i due anni, la richiesta è inammissibile.
  • In presenza di contrasto di giurisprudenza si può richiedere la rimessione alle Sezioni Unite, ma la Corte può rifiutare la rimessione se ritiene che l'orientamento invocato sia infondato o irragionevole.
  • La strategia difensiva più efficace per casi analoghi è provare che le pene ostative siano state già separate ed espiate (o avviare richiesta di collaborazione quando possibile), o attendere che il residuo di pena scenda sotto soglie ostative rilevanti, anziché contare su una riduzione proporzionale derivante dal temperamento del cumulo.
  • Una questione di legittimità costituzionale basata su un'interpretazione che genera vantaggi maggiori per i condannati per reati multipli rischia di essere respinta se l'interpretazione appare irragionevole rispetto al principio di uguaglianza.

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