Cassazione Penale, Sentenza n. 36898/2024 del 03/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato le sue eccezioni all'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato disposta dopo l'espiazione della pena. Le censure sono: 1) mancata rivalutazione attuale della sua pericolosità sociale prima di dare esecuzione alla misura di sicurezza; 2) violazione del diritto ad espiare prima la pena accessoria del divieto di espatrio (in precedenza irrogata con altra sentenza irrevocabile), che a suo dire avrebbe dovuto avere priorità esecutiva sulla espulsione, rendendo la misura di sicurezza recessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto la parte relativa alla mancata rinnovazione del giudizio di pericolosità inammissibile per mancata specifica correlazione con la decisione impugnata, osservando che la competenza a riesaminare la persistenza della pericolosità è della magistratura di sorveglianza. Quanto alla priorità esecutiva, la Corte ha stabilito che il divieto di espatrio ex art.85 T.U. è una pena accessoria di natura sanzionatoria applicabile ai soli cittadini e pertanto, essendo il ricorrente straniero, quella pena accessoria era giuridicamente inefficace. Ne consegue che il contrasto va risolto a favore della misura di sicurezza dell'espulsione (art.86 T.U.) e la Corte ha ritenuto corretta l'esecuzione dell'espulsione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 85 T.U. (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
Il divieto di espatrio è considerato una pena accessoria sui generis di natura sanzionatoria, applicabile con discrezionalità e con motivazione congrua; secondo la Corte, per la sua natura afflittiva ha senso solo se imposto al cittadino e quindi non può efficacemente essere applicato allo straniero.
art. 86 T.U. (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
Prevede la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato, che ha natura di misura di sicurezza condizionata alla riscontrabile pericolosità sociale concreta del condannato; è applicabile allo straniero e prevale se l'accessorio è incompatibile o inefficace.
Regola il riesame della pericolosità: la magistratura di sorveglianza è l'autorità funzionalmente competente a verificare la persistenza degli effetti del provvedimento in sede di esecuzione.
art. 667 comma 4 e art. 676 cod. proc. pen.
Indicano il modello bifasico dell'incidente di esecuzione seguìto nel procedimento (quadro procedurale entro cui si è svolto il giudizio sull'esecuzione).
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il divieto di espatrio ex art.85 T.U. è una pena accessoria di natura sanzionatoria e, per la sua logica, va generalmente applicato ai cittadini; se irrogato a uno straniero può risultare giuridicamente inefficace.
- Quando vi è una apparente incompatibilità tra una pena accessoria e una misura di sicurezza (es. divieto di espatrio vs espulsione), occorre verificare la natura e l'applicabilità delle due statuizioni: se l'accessorio è inapplicabile o illegittimo, la misura di sicurezza può prevalere ed essere eseguita.
- La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, propedeutica all'esecuzione di misure di sicurezza, rientra nella competenza della magistratura di sorveglianza e non sempre può essere risolta dal giudice dell'esecuzione, salvo specifiche ragioni procedurali.
- In sede di cassazione, l'infondatezza della questione di diritto rende irrilevante anche una motivazione deficitaria del giudice di merito: se il diritto è applicato correttamente, la decisione non è vulnerabile per motivazione carente.
- In contenziosi sull'esecuzione, l'ordine di esecuzione tra pene e misure accessorie si determina in base alla loro efficacia giuridica concreta: pene accessorie inefficaci non ostacolano l'esecuzione di misure di sicurezza applicabili.
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