Cassazione Penale, Sentenza n. 44127/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di rideterminazione della pena in sede esecutiva, sostenendo che la pena era stata calcolata erroneamente sulla base del ruolo di "organizzatore" dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, mentre a suo carico l'imputazione originaria prevedeva solo il ruolo di mero partecipe; deduce che si tratta di una pena illegale (errore macroscopico nel calcolo) emendabile in sede esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice dell'esecuzione può correggere in sede esecutiva solo un errore giuridico o materiale palese nella determinazione della pena e non rinnovare le valutazioni di merito. Tuttavia, nel caso concreto non è ravvisabile una pena "illegale": la pena inflitta non eccede il massimo edittale applicabile alla fattispecie del partecipante, e il provvedimento impugnato conteneva un esame motivato del ruolo apicale attribuito a Grande; inoltre la Suprema Corte aveva già esaminato la questione del ruolo apicale in precedente decisione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale sulla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; rilevante per determinare il trattamento sanzionatorio in relazione al ruolo (promotore/organizzatore vs. partecipante).
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Motivo di cassazione richiamato dal ricorrente; riguarda la violazione di norme processuali e sostanziali dedotte nel ricorso per cassazione.
Norma collegata alla materia delle impugnazioni e dei relativi termini; richiamata nella contestazione di legittimità procedurale.
Dispositivo che disciplina i poteri e le modalità del giudice dell'esecuzione; consente la sindacabilità di talune questioni sulla legittimità della pena in sede esecutiva.
art. 25 Cost., comma secondo
Principio costituzionale richiamato per escludere l'inflizione di pene eccedenti rispetto a quelle applicabili al momento del fatto.
art. 7 CEDU
Principio internazionale (nulla poena sine lege / divieto di sanzioni retroattive e diritto a sapere quale pena è applicabile) invocato a supporto dell'esigenza di correttezza nella determinazione della pena.
art. 23 c.p. (riferimento al massimo edittale)
Richiamato per spiegare il tetto massimo della pena applicabile (per il partecipante rispetto all'organizzatore) e per verificare se si sia realizzata una pena eccedente il massimo previsto.
Sez. U. n. 47766 del 26/06/2015 (Butera)
L'illegalità della pena, derivante da palese errore giuridico o materiale da parte del giudice della cognizione, privo di argomentata valutazione, ove non sia rilevabile d'ufficio in sede di legittimità per tardività del ricorso, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.
Fissa il principio secondo cui l'illegalità della pena per palese errore giuridico o materiale può essere dedotta in sede esecutiva quando non derivi da una valutazione argomentata del giudice della cognizione.
Sez. 1, n. 17793 del 01/03/2024 (Interbartolo Gandolfo)
Conferma che l'illegalità della pena per palese errore giuridico o materiale è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione anche se la sentenza non sia stata impugnata.
Sez. 4, n. 17221 del 02/04/2019 (Iacovelli)
Richiamata per definire i limiti della qualificazione di pena "illegale": occorre che la pena ecceda il massimo previsto dalla corretta fattispecie.
Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014 (Oguekemma)
Ulteriore giurisprudenza che delimita quando può parlarsi di pena illegale (pena eccedente rispetto al corretto parametro sanzionatorio).
Sez. 2, n. 46524 del 22/09/2022 (Grande e altri)
Decisione della Suprema Corte che aveva già esaminato la questione del ruolo apicale nella specifica vicenda, elemento che ha inciso sul rigetto del nuovo rilievo in sede esecutiva.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può correggere in sede esecutiva solo errori giuridici o materiali palese nella determinazione della pena, non può invece rinnovare o rivedere valutazioni di merito proprie del giudizio di cognizione.
- La "pena illegale" sussiste, secondo la giurisprudenza consolidata, quando la pena inflitta eccede il massimo previsto dalla corretta fattispecie o derivi da un errore macroscopico non fondato su una valutazione argomentata; non ogni contestazione sul parametro di pena costituisce illegalità.
- Se la controversia attiene all'accertamento del ruolo (es. organizzatore vs. partecipante) che incide sul trattamento sanzionatorio, la censura deve essere solitamente proposta nel giudizio di cognizione attraverso i rimedi ordinari; la sede esecutiva è percorribile solo per errori manifesti nel calcolo o nella determinazione della pena.
- Se la Corte di merito o la stessa Corte di cassazione hanno già esaminato la questione del ruolo, il ricorrente ha scarso spazio per rinnovare identiche censure in sede esecutiva senza nuovi elementi o errori manifesto.
- Per ottenere successo in sede esecutiva il ricorrente deve dimostrare concretamente che l'errore sia di natura materiale o giuridica palese (ad esempio calcolo matematico errato, indicazione di valore di pena estraneo alla cornice edittale), e non una diversa rivalutazione della prova o del ruolo.
- Prassi consigliata: sollevare tempestivamente in sede di cognizione le censure sul ruolo e sui relativi profili sanzionatori; se non impugnate e si vuol agire in sede esecutiva, documentare con chiarezza l'errore materiale/giuridico palese e spiegare perché non si tratta di una mera rivalutazione di merito.
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