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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44033/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP (11/03/2024) che disponeva il sequestro preventivo dello stabilimento di Eco Call S.p.a. e di dieci automezzi di proprietà di Ecologia Oggi S.p.a.. La ricorrente deduceva: (1) la violazione degli artt. 354, 355 e 360 c.p.p. e l'inutilizzabilità dei prelievi e delle analisi, sostenendo che i prelievi fossero in realtà "accertamenti tecnici" che avrebbero richiesto le garanzie dell'art. 360 (mancato preavviso all'indagato, attività sotto controllo del PM, analisi effettuate dall'ausiliario del PM, e possibile necessità di competenze tecniche speciali per il campionamento); (2) la violazione dell'art. 321 c.p.p. sul periculum in mora, sostenendo l'assenza di pertinenzialità/strumentalità dei beni sequestrati rispetto al reato e la mancanza di concreto pericolo di reiterazione o aggravamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) inammissibilità per difetto di procura speciale: il difensore che ha proposto il ricorso era anche legale rappresentante della società ma non aveva allegato la procura speciale conferita dall'ente al momento del deposito, con conseguente difetto di rappresentanza e inammissibilità dell'impugnazione; (2) inammissibilità anche sul merito: il primo motivo è manifestamente infondato perché la giurisprudenza distingue "rilievi" (raccolta/prelievo di dati/materiali) dagli "accertamenti tecnici" (studio/valutazione critica). Il campionamento dei rifiuti, ontologicamente, rientra nei rilievi salvo casi eccezionali in cui richieda competenze tecniche tali da trasformarlo in accertamento, circostanza non adeguatamente allegata dalla ricorrente; in ogni caso le censure di merito sulla scelta delle tecniche e sulla rappresentatività del campione sono valutazioni di fatto non sindacabili in Cassazione nelle misure cautelari reali (art. 325 c.p.p.). Il secondo motivo (periculum in mora) era inammissibile perché la motivazione del Tribunale sul rischio di reiterazione era non apparente: il giudice aveva rilevato l'esistenza di una struttura organizzata che facilitava la reiterazione delle condotte. Inoltre la Corte ha ricordato che non può essere riconosciuta facoltà d'uso del bene in presenza di sequestro preventivo. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p. e disposizione sul versamento del contributo previsto.

Norme richiamate

  • art. 354 c.p.p.

    Richiamato nella discussione sul confine tra operazioni urgenti e rilievi; la Corte evidenzia che alcune operazioni di rilievo non richiedono le garanzie previste per gli accertamenti tecnici

  • art. 355 c.p.p.

    Richiamato assieme agli artt. correlati nel quadro delle attività di indagine e rilievo

  • art. 357 c.p.p.

    Prevede verbalizzazione degli atti di polizia giudiziaria; la Corte sottolinea l'importanza della verbalizzazione quando non si applicano le garanzie dell'art. 360 c.p.p.

  • art. 359 c.p.p.

    Regola i consulenti tecnici del pubblico ministero; la Corte osserva che l'art. 359 si riferisce sia ai rilievi sia agli accertamenti tecnici

  • art. 360 c.p.p.

    Disciplina gli accertamenti tecnici (diritto al previo avviso e contraddittorio); la Corte precisa che si applica solo agli accertamenti e non ai rilievi, salvo casi particolari che richiedano competenze tecniche speciali

  • art. 321 c.p.p.

    Norma sul periculum in mora come presupposto per il sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito sull'esistenza del pericolo di reiterazione basata sull'organizzazione dell'attività

  • art. 325 c.p.p.

    Limiti del ricorso in Cassazione per misure cautelari reali: sindacato limitato a violazioni di legge e a motivazione inesistente o apparente; le censure di merito sulla valutazione tecnica non erano ammissibili

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere delle spese per la declaratoria di inammissibilità; la Corte ha pronunciato la condanna alle spese e il versamento del contributo

  • Corte di Giustizia UE, sent. 28/03/2019, cause riunite C-487/17 a C-489/17 (Verlezza)

    Richiamata per affermare che il campionamento dei rifiuti deve assicurare efficacia e rappresentatività e che i metodi devono essere riconosciuti a livello internazionale, ma non impone metodologie particolari

  • Corte costituzionale, sent. n. 239/2017

    Richiamata sul confronto tra prelievi e accertamenti tecnici, con l'assimilazione della nozione di prelievo a quella di rilievo salvo i casi eccezionali che richiedano competenze tecniche specifiche

Massime di principio

  • Quando il legale rappresentante di una società agisce anche quale difensore in impugnazioni cautelari, è necessaria la procura speciale dell'ente al momento del deposito: l'assenza di tale procura comporta inammissibilità per difetto di rappresentanza.
  • La distinzione tra "rilievi" (prelievo/registrazione di materiali/dati) e "accertamenti tecnici" (studio e valutazione tecnico-scientifica) è centrale: i rilievi non richiedono in genere le garanzie dell'art. 360 c.p.p., mentre gli accertamenti sì; solo in casi concreti e debitamente allegati, quando il prelievo richiede competenze specialistiche, il prelievo può essere qualificato come accertamento.
  • Le questioni tecnico-fattuali sulla modalità del campionamento e sulla rappresentatività del campione (anche in materia di rifiuti) sono valutazioni di merito e, nelle misure cautelari reali, difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizio di motivazione manifesto.
  • Per giustificare il periculum in mora nella misura del sequestro preventivo, il giudice può tener conto dell'esistenza di una struttura organizzata e della concreta possibilità di reiterazione delle condotte; la semplice occasionalità dell'uso del bene non è necessariamente sufficiente a escludere il pericolo.
  • In caso di sequestro preventivo non è normalmente consentita la riconsegna del bene in facoltà d'uso all'indagato, in quanto incompatibile con la finalità della misura cautelare di sottrarre il bene alla disponibilità del titolare.
  • Per ridurre contestazioni future sugli esiti dei prelievi, è opportuno curare la verbalizzazione dettagliata delle operazioni e, ove possibile, assicurare il contraddittorio con le parti o la presenza di tecnici terzi riconosciuti.
  • Nel proporre ricorsi avverso misure cautelari reali, concentrare le censure sulle violazioni di legge o sulla palese assenza/apparenza della motivazione, poiché le valutazioni di fatto e tecnico-scientifiche sono in genere sottratte al sindacato di legittimità in questa materia.

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