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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44032/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato le loro istanze di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di sgombero e demolizione di un manufatto a Giugliano. Denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla determinazione della condonabilità delle opere: sostengono un errato inquadramento tipologico (tipologia 1 invece di tipologia 5) nella domanda di condono, la rilevanza di presunte preesistenze anteriori al 1967 e quindi l'esclusione di determinate volumetrie dal computo, l'errata valutazione del sottotetto e del piano seminterrato (garage/cantina) e imprecisioni nei calcoli delle altezze/volumi che avrebbero determinato il superamento del limite volumetrico di 750 m3. Contestano inoltre la valutazione tecnica adottata dai CT del PM e la mancata considerazione di documentazione prima prodotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il congiunto ricorso inammissibile (per genericità/aspecificità e manifestamente infondato). Ha ritenuto che il ricorso non si sia confrontato criticamente con le argomentazioni del giudice di merito e abbia riproposto senza adeguata prova le medesime censure già rigettate. La Corte ha confermato che i due permessi in sanatoria riguardavano un'unica unità immobiliare e che, ai fini del limite di condonabilità, le volumetrie devono essere aggregate; i rilevamenti tecnici del PM hanno evidenziato volumi superiori a quelli dichiarati, con conseguente superamento del limite di 750 m3, rendendo illegittimi i titoli abilitativi sananti. Inoltre la Corte ha stigmatizzato la mancata allegazione integrale della domanda di condono invocata in ricorso, rilevandone la genericità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma procedurale relativa ai provvedimenti nell'esecuzione penale; la censura era mossa in relazione al procedimento esecutivo di demolizione, ma la Corte non ha riscontrato violazioni applicative.

  • legge n. 326/2003 (d.l. 269/2003)

    Fornisce il limite volumetrico massimo (750 m3) per la sanatoria; la Corte ha ritenuto che le volumetrie da due permessi di sanatoria vadano sommate per valutare il rispetto del limite e che tale limite fosse superato.

  • art. 9-bis DPR n. 380/2001 (Testo unico edilizia)

    Richiamato nella difesa per sostenere che per manufatti ante 1967 non fosse obbligatorio il titolo edilizio; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura sulla base di ragioni probatorie e del superiore rilievo del calcolo complessivo delle volumetrie.

  • leggi regionali Campania n. 15/2000, n. 19/2009, n. 13/2022

    Citate dai ricorrenti per ragioni di recupero abitativo dei sottotetti e limiti di altezza medi; la Corte ha ritenuto che anche escludendo il sottotetto e il seminterrato, il calcolo aritmetico dimostrasse il superamento dei limiti di condonabilità, rendendo irrilevanti le doglianze basate su tali norme.

  • art. 42 (capo I titolo III) del regolamento edilizio comunale

    Richiamato per sostenere l'esclusione di cantine/garage dal computo volumetrico; la Corte ha valutato la destinazione funzionale effettiva (sopralluogo e CT) e ha ritenuto che il locale seminterrato avesse autonomia funzionale (officina/deposito) e quindi dovesse essere computato.

  • giurisprudenza Corte Costituzionale n. 302/1996

    Richiamata in dottrina difensiva sul principio di unitarietà della domanda di condono e sulla non frazionabilità; la Corte di Cassazione ne ha preso atto per sostenere che le domande relative alla stessa unità vanno considerate congiuntamente.

Massime di principio

  • Se più titoli di sanatoria riguardano la stessa unità immobiliare, ai fini del limite di condonabilità le volumetrie devono essere sommate: non è possibile eludere il tetto aggregando richieste separate.
  • In Cassazione non è sufficiente riproporre le stesse censure già rigettate in sede di merito: il ricorso deve confrontarsi espressamente e criticamente con le motivazioni del giudice impugnato e allegare documentazione integrale a supporto delle doglianze.
  • Errori formali o presunti refusi nella classificazione tipologica della domanda di condono (es. tipologia 1 vs 5) non prevalgono se, dalla valutazione complessiva dei fatti e dei rilievi tecnici, risulta comunque il superamento del limite normativo di condonabilità.
  • La determinazione della volumetria rileva in base ai rilievi tecnici (CT) e alla destinazione effettiva dei locali: sottotetti o seminterrati possono essere computati se risultano suscettibili di uso abitativo o dotati di autonomia funzionale (deposito/officina), come accertato in sede istruttoria.
  • Per contestare misurazioni o interpretazioni tecniche è necessario allegare gli atti integrali (es. domanda di condono completa, misurazioni e calcoli), poiché la Corte di legittimità non rielabora il materiale probatorio ma valuta la correttezza logico-giuridica del percorso motivazionale.
  • In sede esecutiva e di legittimità il controllo è limitato alla compatibilità della motivazione con la plausibile opinabilità: non si pretende la miglior ricostruzione possibile, ma una giustificazione coerente e verificabile.

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