Cassazione Penale, Sentenza n. 44036/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) carenza e genericità della motivazione della Corte d'appello, che avrebbe ripetuto pedissequamente la sentenza di primo grado senza autonoma valutazione; 2) violazione dell'art. 452‑quaterdecies c.p. e vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà, con contestazione della valutazione delle intercettazioni e degli OCP, della presunta responsabilità diretta e dell'elemento soggettivo (mancanza di consapevolezza e di vantaggio economico); 3) carenza di motivazione sull'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente, ritenendo necessario l'accertamento positivo di conseguenze dannose o pericolose; 4) carenza di motivazione a supporto delle statuizioni civili in favore della Città metropolitana di Milano (mancata precisazione dei danni).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo (per genericità e per essere in buona parte valutazioni rivalutative già affrontate), e il terzo motivo come tardivo/novità, confermando che l'ordine di ripristino ex art. 452‑quaterdecies comma 4 è sanzione amministrativa accessoria che consegue "ex lege" e non richiede la prova di un danno ambientale. Il quarto motivo è stato invece ritenuto fondato: la motivazione sulle richieste civili a favore della Città metropolitana di Milano è carente perché non precisa i danni da risarcire. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato in relazione alla partecipazione a reato; la Corte ha valutato la responsabilità del ricorrente nel contesto della fattispecie complessiva senza ravvisare vizio motivazionale idoneo a riformare la decisione
art. 452‑quaterdecies c.p.
Norma incriminatrice per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione circa la consapevolezza e l'operatività illecita dell'imputato; inoltre ha chiarito che il comma 4 (ordine di ripristino) costituisce sanzione amministrativa accessoria che consegue automaticamente alla condanna e non richiede la prova di un danno ambientale per integrare il reato, che è di pericolo presunto
art. 256 D.Lgs. 152/2006 (ora art. 260 D.Lgs. 152/2006)
Richiamato come normativa ambientale correlata all'art. 452‑quaterdecies; la Corte ha osservato che per l'integrazione della fattispecie non è richiesto l'accertamento di danno effettivo
art. 606 c.p.p.
Citato implicitamente con riferimento ai vizi specifici che possono invalidare la condivisione motivazionale di precedenti decisioni; la mera ripetizione di una motivazione precedente non costituisce automaticamente vizio, salvo le specifiche ipotesi previste dall'art. 606
art. 444 c.p.p.
Richiamato per specificare che la sanzione accessoria di cui al comma 4 consegue anche alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 (patteggiamento)
art. 318, comma 2, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Citato nel quadro della legittimazione degli enti territoriali (Regioni, enti locali) ad agire in sede penale per il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali specifici e concreti derivanti da reati ambientali
art. 2043 cod. civ.
Richiamato per il fondamento dell'azione civile in sede penale da parte di soggetti diversi dallo Stato al fine di ottenere risarcimento per danni concreti e specifici
Massime di principio
- In Cassazione le censure devono essere specifiche: non è sufficiente rinviare ai motivi di appello in modo generico; il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto delle doglianze e la decisività dei passaggi motivazionali contestati
- La mera ripetizione, da parte del giudice d'appello, della motivazione del primo grado è ammissibile se la contestazione non evidenzia vizi specifici rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; l'assenza di una autonoma rielaborazione non costituisce di per sé motivo di cassazione
- Per i reati ambientali ex art. 452‑quaterdecies (ex art. 260 D.Lgs. 152/06) non è necessario dimostrare un danno ambientale concreto: si tratta di reato di pericolo presunto e l'ordine di ripristino ex lege consegue alla condanna
- Le prove basate su intercettazioni e su singoli episodi richiedono una valutazione complessiva: conversazioni isolate non sempre bastano a provare una condotta abituale, ma possono concorrere a formare il quadro probatorio se contestualizzate e integrate da altri elementi
- Le statuizioni civili in sede penale a favore di enti locali richiedono una specifica e precisa indicazione dei danni richiesti: la generica affermazione di pregiudizio ambientale non basta, occorre provare danni concreti e specifici per giustificare il risarcimento in favore di tali soggetti
- Motivi nuovi non sollevati in appello e dedotti per la prima volta in Cassazione sono generalmente inammissibili per tardività
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