Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44036/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) carenza e genericità della motivazione della Corte d'appello, che avrebbe ripetuto pedissequamente la sentenza di primo grado senza autonoma valutazione; 2) violazione dell'art. 452‑quaterdecies c.p. e vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà, con contestazione della valutazione delle intercettazioni e degli OCP, della presunta responsabilità diretta e dell'elemento soggettivo (mancanza di consapevolezza e di vantaggio economico); 3) carenza di motivazione sull'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente, ritenendo necessario l'accertamento positivo di conseguenze dannose o pericolose; 4) carenza di motivazione a supporto delle statuizioni civili in favore della Città metropolitana di Milano (mancata precisazione dei danni).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo (per genericità e per essere in buona parte valutazioni rivalutative già affrontate), e il terzo motivo come tardivo/novità, confermando che l'ordine di ripristino ex art. 452‑quaterdecies comma 4 è sanzione amministrativa accessoria che consegue "ex lege" e non richiede la prova di un danno ambientale. Il quarto motivo è stato invece ritenuto fondato: la motivazione sulle richieste civili a favore della Città metropolitana di Milano è carente perché non precisa i danni da risarcire. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione alla partecipazione a reato; la Corte ha valutato la responsabilità del ricorrente nel contesto della fattispecie complessiva senza ravvisare vizio motivazionale idoneo a riformare la decisione

  • art. 452‑quaterdecies c.p.

    Norma incriminatrice per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione circa la consapevolezza e l'operatività illecita dell'imputato; inoltre ha chiarito che il comma 4 (ordine di ripristino) costituisce sanzione amministrativa accessoria che consegue automaticamente alla condanna e non richiede la prova di un danno ambientale per integrare il reato, che è di pericolo presunto

  • art. 256 D.Lgs. 152/2006 (ora art. 260 D.Lgs. 152/2006)

    Richiamato come normativa ambientale correlata all'art. 452‑quaterdecies; la Corte ha osservato che per l'integrazione della fattispecie non è richiesto l'accertamento di danno effettivo

  • art. 606 c.p.p.

    Citato implicitamente con riferimento ai vizi specifici che possono invalidare la condivisione motivazionale di precedenti decisioni; la mera ripetizione di una motivazione precedente non costituisce automaticamente vizio, salvo le specifiche ipotesi previste dall'art. 606

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato per specificare che la sanzione accessoria di cui al comma 4 consegue anche alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 (patteggiamento)

  • art. 318, comma 2, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Citato nel quadro della legittimazione degli enti territoriali (Regioni, enti locali) ad agire in sede penale per il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali specifici e concreti derivanti da reati ambientali

  • art. 2043 cod. civ.

    Richiamato per il fondamento dell'azione civile in sede penale da parte di soggetti diversi dallo Stato al fine di ottenere risarcimento per danni concreti e specifici

Massime di principio

  • In Cassazione le censure devono essere specifiche: non è sufficiente rinviare ai motivi di appello in modo generico; il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto delle doglianze e la decisività dei passaggi motivazionali contestati
  • La mera ripetizione, da parte del giudice d'appello, della motivazione del primo grado è ammissibile se la contestazione non evidenzia vizi specifici rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; l'assenza di una autonoma rielaborazione non costituisce di per sé motivo di cassazione
  • Per i reati ambientali ex art. 452‑quaterdecies (ex art. 260 D.Lgs. 152/06) non è necessario dimostrare un danno ambientale concreto: si tratta di reato di pericolo presunto e l'ordine di ripristino ex lege consegue alla condanna
  • Le prove basate su intercettazioni e su singoli episodi richiedono una valutazione complessiva: conversazioni isolate non sempre bastano a provare una condotta abituale, ma possono concorrere a formare il quadro probatorio se contestualizzate e integrate da altri elementi
  • Le statuizioni civili in sede penale a favore di enti locali richiedono una specifica e precisa indicazione dei danni richiesti: la generica affermazione di pregiudizio ambientale non basta, occorre provare danni concreti e specifici per giustificare il risarcimento in favore di tali soggetti
  • Motivi nuovi non sollevati in appello e dedotti per la prima volta in Cassazione sono generalmente inammissibili per tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.