Cassazione Civile, Ordinanza n. 23310/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato improcedibile il suo appello avverso la decisione del Tribunale di Torino. In via di merito, il ricorso censurava la declaratoria di improcedibilità, sostenendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 156, 170 e 291 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione dell'appello oppure ritenere sanato il vizio per raggiungimento dello scopo, in ragione della costituzione della parte intimata. Tuttavia, in sede di legittimità, è stato rilevato preliminarmente che la sentenza impugnata risultava ritualmente notificata via PEC al procuratore dell'I.N.P.S. in data 26 ottobre 2020, sicché il ricorso, notificato solo il 18 aprile 2021, era tardivo rispetto al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo che il termine breve per impugnare fosse decorso dalla rituale notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC. Ha quindi condannato l'I.N.P.S. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori, con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di notificazione.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la sanatoria del vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle notificazioni presso il procuratore costituito.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che il giudice avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notificazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
Applicato dalla Corte per affermare la tardività del ricorso, essendo decorso il termine breve dalla notificazione della sentenza.
Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è stata ritualmente notificata alla parte o al suo difensore mediante PEC, decorre il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- La deduzione di vizi della notificazione dell'atto di impugnazione non rileva se il ricorso è comunque tardivo rispetto al termine di impugnazione già decorrente per effetto della notificazione della sentenza.
- In presenza di tardività del ricorso per cassazione, il vizio denunciato nel merito resta assorbito e il ricorso va dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23240/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23249/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23250/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23251/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23262/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23269/2022 del 26/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →