Cassazione Penale, Ordinanza n. 04496/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per il reato ex art. 707 c.p. resta quindi ferma, così come il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 707 c.p. La fattispecie concreta, per come emerge dal provvedimento, riguarda il soggetto sorpreso alla guida di un'autovettura al cui interno erano stati rinvenuti strumenti riconducibili a quelli idonei ad aprire o sforzare serrature, senza che fosse stata fornita una giustificazione ritenuta adeguata. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la decisione di merito fosse fondata su una diversa e erronea valutazione delle risultanze processuali. Il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo volto a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque privo di specificità, e ha considerato il secondo manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo il diniego delle attenuanti richiamando l'assenza di elementi positivamente valorizzabili, i precedenti penali anche specifici e la negativa condotta processuale dell'imputato.
Norme richiamate
La norma è stata applicata nel senso che integra il reato la disponibilità ingiustificata, in presenza di precedenti per delitti contro il patrimonio, di strumenti riconducibili a quelli atti ad aprire o sforzare serrature.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua che valorizzi l'assenza di elementi positivi, i precedenti penali e la condotta processuale negativa; il relativo apprezzamento è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle risultanze processuali, poiché tali censure esulano dal sindacato della Corte di cassazione.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata; la mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti è inammissibile.
- Il reato di cui all'art. 707 c.p. può essere integrato quando il soggetto, già gravato da precedenti per delitti contro il patrimonio, venga sorpreso in possesso di strumenti idonei ad aprire o forzare serrature, in assenza di una spiegazione plausibile della detenzione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito lo sorregge con motivazione congrua, valorizzando elementi negativi quali precedenti penali, mancanza di dati positivi e comportamento processuale sfavorevole.
Come è indicizzato
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