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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00225/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva unificato, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., i reati oggetto delle sentenze n. 1) (16/12/2019) e n. 3) (22/02/2024) e aveva rideterminato la pena complessiva applicando, per il reato satellite valutato nella sentenza n. 3), un aumento pari a mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso la continuazione tra le sentenze n. 2) (9/05/2023) e n. 3), pur trattandosi di violazioni omogenee commesse con lo stesso correo, e avendo il Tribunale dato rilievo decisivo al solo lasso temporale; (ii) vizio di motivazione nella determinazione del quantum per l'aumento da continuazione, contestando la sproporzione dell'aumento rispetto alle pene già inflitte (anche in sede di riduzione ex art. 444 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendo legittima e logicamente motivata la valutazione del giudice di merito che, alla luce della distanza temporale e della mancanza di concreti indici di una programmazione unitaria dei reati (omogeneità delle violazioni, modalità esecutive, contiguità spazio-temporale ecc.), ha escluso il vincolo di continuazione tra le sentenze n. 2) e n. 3). Ha invece accolto il secondo motivo ritenendo illegittima e non sufficientemente motivata la determinazione del trattamento sanzionatorio: il giudice dell'esecuzione non ha effettuato lo "scorporo" dei singoli reati riuniti nelle sentenze e non ha indicato né motivato l'individuazione della pena-base (reato più grave) né i criteri adottati per quantificare gli aumenti per i reati satellite. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, per un nuovo giudizio che ridetermini la pena conformemente ai principi di diritto richiamati.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina la continuazione tra delitti; richiede lo "scorporo" dei reati già unificati nelle singole sentenze per individuare il reato più grave e successivamente computare gli aumenti per i reati satellite; impone motivazione specifica sugli aumenti applicati in sede esecutiva

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Strumento procedurale per chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo di continuazione tra sentenze; qui usato dal ricorrente per impugnare l'ordinanza esecutiva

  • art. 132 cod. pen.

    Fissa i criteri e i parametri per la determinazione della pena (pena base e commisurazione), richiamato per esigere motivazione nell'individuazione della pena-base nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena nella sua entità; utilizzato per richiedere motivazione sul percorso valutativo (circostanze, graduazione, proporzionalità) nella quantificazione degli aumenti per i reati satellite

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione della pena in caso di patteggiamento; rilevante nel caso perché alcuni aumenti erano confrontati con pene già ridotte ai sensi dell'art. 444 e il giudice deve tener conto dei singoli reati e delle riduzioni afferenti

Massime di principio

  • Il vincolo di continuazione richiede la prova di una progettazione unitaria dei reati (unità di disegno criminoso): non basta la mera ripetizione di reati omogenei o la condivisione di correità; vanno valutati indicatori concreti quali omogeneità delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, causalità e sistematicità.
  • Il fattore temporale è un indice probatorio rilevante: una consistente distanza cronologica tra i fatti può ostare al riconoscimento della continuazione, soprattutto in assenza di altri elementi sintomatici di programmazione.
  • In sede esecutiva, per rideterminare la pena in caso di continuazione tra sentenze già passate in giudicato, il giudice deve "scorporare" i singoli reati precedentemente unificati, individuare il reato più grave (pena-base) e poi applicare e motivare gli aumenti per ciascun reato satellite; la mancanza di questo percorso motivazionale rende la determinazione censurabile in Cassazione.
  • La motivazione deve rendere possibile il controllo giuridico del percorso logico: non è sufficiente limitarsi ai soli dati numerici o al rispetto formale del limite legale (es. triplo della pena-base); occorre illustrare i criteri concreti adottati per la commisurazione degli aumenti.
  • Chi impugna l'esclusione della continuazione deve indicare elementi concreti e specifici che dimostrino la presenza di una programmazione unitaria dei reati; contestazioni puramente astratte sulla valutazione del giudice di merito sono difficilmente accolte in sede di legittimità.
  • Se vi sono sentenze con pene ridotte (es. per patteggiamento ex art. 444 c.p.p.), il giudice dell'esecuzione deve considerare le pene riferite ai singoli reati e alle eventuali riduzioni nel processo di scorporo e ricalcolo, evitando confronti impropri sulla base dei soli totali per sentenza.

Testo integrale

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