Cassazione Penale, Sentenza n. 9672/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma della misura cautelare (obbligo di presentazione alla P.G. e obbligo di dimora) ritenuta fondata sulla gravità indiziaria. In particolare: (i) per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 si censurava la mancanza di motivazione idonea a collegare il ricorrente alla coltivazione delle 44 piante di marijuana, sostenendo che il terreno e il casolare non appartenevano agli indagati e che la mera presenza con bidoni d'acqua non prova la proprietà o la destinazione a spaccio; si deduceva altresì l'assenza di accertamento del principio attivo e della destinazione a terzi; (ii) per il reato di cui all'art. 337 c.p. (resistenza mediante minaccia) si sosteneva che il ricorrente si era limitato a inveire e non ad ostacolare materialmente le operazioni; (iii) si contestava infine la sussistenza delle esigenze cautelari, ritenute fondate su frasi di stile e non collegate concretamente ai precedenti e all'attualità del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente infondate le valutazioni del Tribunale: a supporto della qualificazione della coltivazione ha considerato l'accesso dei due al casolare dove erano 44 piante alte 50-100 cm quasi pronte per la maturazione, i bidoni d'acqua ritenuti destinati all'irrigazione e la presenza di fertilizzante; ha richiamato l'orientamento della Corte Suprema secondo cui la configurabilità del reato di coltivazione non richiede l'immediata quantificazione del principio attivo se la pianta è del tipo e coltivata in modo idoneo a produrre sostanza stupefacente, salvo ipotesi in cui la coltivazione abbia chiari indici di esclusiva destinazione personale (domestica, tecniche rudimentali, scarso numero di piante). Quanto all'art. 337 c.p., ha reputato adeguata la valutazione della gravità indiziaria alla luce delle espressioni minacciose rivolte agli operanti, che hanno reso necessario l'intervento di altra pattuglia. Sulle esigenze cautelari il Tribunale ha motivato il pericolo di recidiva e la non occasionalità della condotta in relazione alla personalità e ai precedenti del ricorrente. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la condotta di coltivazione è tipica quando la pianta è conforme al tipo botanico e idonea, anche per modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; non è necessario l'immediato riscontro del principio attivo per configurare il reato, salvo che emerga con chiarezza la destinazione esclusiva all'uso personale (piccolo numero di piante, tecniche rudimentali, contesto domestico).
La Corte ha ritenuto che espressioni minacciose dirette agli operanti, tali da richiedere l'intervento di rinforzi, possano integrare la gravità indiziaria richiesta per l'ipotesi di resistenza mediante minaccia.
Giurisprudenza: Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 (Caruso)
Richiamata come principio che distingue la coltivazione destinata al mercato illegale dalla coltivazione a uso personale; conferma che la tipicità non dipende unicamente dalla immediata quantificazione del principio attivo ma dalla natura e dalle modalità della coltivazione nonché dal numero delle piante e dal contesto.
Massime di principio
- La presenza materiale sul luogo di coltivazione, l'accesso al locale dove sono le piante, strumenti o materiali idonei (bidoni d'acqua, fertilizzanti) costituiscono indici significativi per ritenere la responsabilità in ordine alla coltivazione di stupefacenti.
- La configurabilità del reato di coltivazione non richiede l'immediata misurazione del principio attivo: conta la conformità botanica della pianta e la sua attitudine a produrre sostanza stupefacente, salvo prova convincente che si tratti di coltivazione esclusivamente per uso personale (poche piante, tecniche rudimentali, contesto domestico).
- Minacce o espressioni aggressive rivolte agli agenti, se tali da ostacolare o rendere necessario il rinforzo degli operatori, possono integrare la gravità indiziaria ai sensi dell'art. 337 c.p.
- Per la sussistenza delle esigenze cautelari è rilevante la valutazione complessiva della personalità dell'indagato, dei precedenti e della non occasionalità della condotta; affermazioni generiche non sono sufficienti, ma valutazioni basate su fatti concreti (comportamento non improvvisato, modalità dell'attività illecita, precedenti) possono giustificarle.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe mirare a dimostrare l'assenza di un collegamento diretto tra l'imputato e il sito di coltivazione (proprietà, uso esclusivo), la destinazione esclusiva all'uso personale mediante elementi concreti (poche piante, sistema di coltivazione rudimentale, assenza di elementi di commercializzazione) e minimizzare la portata delle espressioni rivolte agli agenti, fornendo testimonianze o filmati che escludano minacce o ostruzione materiale.
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