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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06393/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca / società cessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare promossa dal fallimento di una società poi divenuta Beneficiaria 67 s.r.l. in virtù di concordato fallimentare con cessione delle azioni revocatorie, nei confronti della banca presso cui la fallita aveva acceso due conti correnti. Il Tribunale aveva dichiarato inefficaci, ex art. 67 l. fall., rimesse ritenute solutorie per oltre 4,4 milioni di euro; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto sia dell'appello principale della banca sia di quello incidentale della società cessionaria. Nel ricorso per cassazione la società cessionaria ha censurato: 1) la qualificazione come "partite bilanciate" di numerose operazioni, sostenendo che il CTU avrebbe applicato criteri non conformi alla giurisprudenza e che la Corte d'appello si sarebbe limitata ad aderire apoditticamente alla consulenza; 2) l'apparenza o contraddittorietà della motivazione sulla medesima questione; 3) la statuizione sulla tardività delle contestazioni relative ad alcuni storni ritenuti non revocabili. La banca, con ricorso successivo poi qualificato come incidentale, ha invece contestato: 1) la legittimazione processuale della società cessionaria, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto proseguire tra le parti originarie e che la cessionaria non avrebbe potuto beneficiare della sentenza; 2) la declaratoria di genericità e tardività delle sue contestazioni sulle ulteriori partite bilanciate per euro 1.304.104,83, deducendo di avere specificamente criticato la CTU in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto, da un lato, infondati i motivi della società cessionaria: la motivazione della sentenza d'appello non era apparente né contraddittoria e, soprattutto, le censure sulle partite bilanciate miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; inoltre la doglianza sulla tardività delle contestazioni sugli storni non evidenziava un vero vizio di motivazione o di legge. Dall'altro lato, ha respinto il motivo della banca sulla legittimazione della cessionaria, affermando che, nel concordato fallimentare con assunzione e cessione delle azioni revocatorie, il sopravvenuto assetto processuale e la mancata dichiarazione dell'evento interruttivo ex art. 300 c.p.c. consentono la prosecuzione del processo e che, in ogni caso, la parte odierna ricorrente non era legittimata a dolersi dell'eventuale omessa interruzione. Anche il secondo motivo della banca è stato dichiarato inammissibile perché risolto in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle risultanze della CTU. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    È richiamato quale base dell'azione revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie aventi natura solutoria; per escludere la revocabilità occorre provare che la rimessa abbia perso la funzione solutoria in virtù di un accordo di bilanciamento con operazioni coeve o prossime.

  • art. 111 c.p.c.

    È richiamato per affermare che, nel concordato fallimentare con assunzione e cessione del diritto controverso, si verifica una successione a titolo particolare; tuttavia la prosecuzione del processo tra le parti originarie non è ammessa quando la legittimazione processuale del curatore venga meno.

  • art. 300 c.p.c.

    L'interruzione del processo per evento rilevante richiede la dichiarazione del procuratore costituito o il suo verificarsi nei modi previsti dalla norma; in difetto, il processo prosegue legittimamente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando l'iter logico non sia percepibile e non consenta il controllo sulla decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di riesaminare il merito delle prove o della consulenza tecnica.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È indicato quale parametro della motivazione apparente: la sentenza è nulla solo se manca l'esplicitazione del criterio logico seguito dal giudice.

  • art. 161 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il regime della nullità della sentenza per vizi motivazionali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale del ricorso e per il deposito di memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo, nei limiti di legge.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie su conto corrente, la rimessa non è revocabile se si dimostra che essa ha perso la funzione solutoria perché destinata, in base a un accordo tra correntista e banca, a fare da provvista per operazioni di prelievo o pagamenti speculari e temporalmente collegati.
  • La prova delle operazioni bilanciate può risultare anche da facta concludentia, ma deve emergere con certezza uno stretto collegamento negoziale tra rimessa e operazione di segno opposto; non bastano ricostruzioni meramente assertive o generiche.
  • La contestazione della consulenza tecnica d'ufficio deve essere specifica: chi intende censurare l'individuazione di partite bilanciate o di storni deve indicare puntualmente quali operazioni siano erroneamente incluse o escluse e per quali ragioni probatorie.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie, inclusa la consulenza tecnica.
  • La motivazione è "apparente" solo quando non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre se la sentenza espone, anche sinteticamente, le ragioni del decisum e consente il controllo sulla decisione.
  • Nel concordato fallimentare con assunzione e cessione delle azioni revocatorie, la prosecuzione del giudizio e gli effetti della successione processuale dipendono anche dalla corretta declaratoria dell'evento interruttivo secondo l'art. 300 c.p.c.; in assenza di tale dichiarazione il processo può proseguire legittimamente.
  • L'eventuale omissione dell'interruzione del processo può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse la disciplina interruttiva è posta, non dalla controparte che non abbia subito un pregiudizio processuale diretto.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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