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Sentenza

Sentenza del 20/05/2016 n. 10467 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La cooperativa aveva chiesto il rimborso dell'ICI versata dal 2002 al 2005 sostenendo che l'immobile, censito catastalmente in categoria D/1, fosse rurale e strumentale all'attività agricola dei soci, in quanto destinato alla manipolazione e trasformazione dei prodotti conferiti. Il Comune ha contestato che la ruralità potesse essere riconosciuta soltanto sulla base dell'utilizzo concreto dell'immobile, senza previa impugnazione della classificazione catastale e senza la prova dei requisiti previsti dalla normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso nel merito rigettando la domanda originaria della cooperativa. Ha stabilito che, per un fabbricato già censito in una categoria diversa da A/6 o D/10, il contribuente che invochi la ruralità deve prima ottenere la variazione catastale mediante specifica impugnazione del classamento; il giudice tributario non può riconoscere incidentalmente la ruralità nel giudizio di rimborso ICI. Poiché l'immobile era classificato D/1 e non risultava richiesta la variazione catastale secondo la procedura prevista dal D.L. n. 70/2011, esso restava soggetto a ICI per gli anni 2002-2005. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, artt. 1, 2, comma 1, lett. a), e 5

    Il presupposto dell'ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano.

    L'immobile catastalmente qualificato come fabbricato è, in linea generale, soggetto a ICI, salvo che ricorrano i requisiti normativi di ruralità riconosciuti secondo le procedure catastali applicabili.

  • D.L. n. 557/1993, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. n. 133/1994 e modificato dal D.L. n. 159/2007

    Devono considerarsi rurali le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, comprese quelle destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative.

    La norma individua i requisiti sostanziali della ruralità e ammette che anche gli immobili delle cooperative agricole possano essere rurali; tuttavia, per i fabbricati già accatastati in una categoria non rurale, tali requisiti devono essere fatti valere attraverso la procedura di variazione catastale.

  • D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009

    Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557/1993.

    La disposizione, qualificata come interpretazione autentica, collega l'esclusione dall'ICI al riconoscimento della ruralità, che per gli immobili già classificati deve risultare dal corretto classamento catastale.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 18565/2009

    L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato.

    Il giudice tributario non può disapplicare incidentalmente il classamento nel giudizio di rimborso. Se il fabbricato è censito come rurale, l'esenzione opera automaticamente; se è censito in altra categoria, il contribuente deve prima ottenere la variazione catastale.

  • D.L. n. 70/2011, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 106/2011

    I contribuenti potevano presentare domanda di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10 sulla base di un'autocertificazione dei requisiti di ruralità.

    La procedura speciale consentiva di chiedere il riconoscimento catastale della ruralità, ma doveva essere attivata nei termini previsti e non permetteva, nel caso deciso, di coprire le annualità 2002-2005.

  • D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 14-bis, e D.L. n. 102/2013, art. 2, comma 5-ter

    Le domande di variazione catastale e l'annotazione negli atti catastali producono gli effetti relativi al requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda.

    La retroattività del riconoscimento è limitata al quinto anno precedente la domanda e non consente automaticamente di ottenere il rimborso per periodi anteriori.

  • Art. 2135 c.c.

    Definisce l'imprenditore agricolo e le attività agricole connesse.

    Rileva per verificare il collegamento dell'immobile con un'attività agricola, ma la concreta strumentalità non è sufficiente, da sola, a superare un classamento catastale non rurale.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione dall'ICI o da imposte analoghe invocando la ruralità, occorre distinguere tra requisiti sostanziali dell'immobile e riconoscimento catastale.
  • Se l'immobile è già classificato come rurale, ad esempio in categoria D/10, la ruralità catastalmente riconosciuta comporta in via generale l'esclusione dall'ICI.
  • Se l'immobile è classificato in una categoria diversa, come D/1, il contribuente deve contestare tempestivamente il classamento e chiedere la variazione catastale; non basta dimostrare nel giudizio tributario che l'immobile è concretamente utilizzato per attività agricola.
  • Anche una cooperativa agricola può possedere immobili strumentali rurali destinati alla trasformazione o commercializzazione dei prodotti dei soci, ma deve dimostrare e formalizzare il riconoscimento della ruralità secondo le procedure previste.
  • Le procedure catastali con effetti retroattivi hanno portata temporale limitata e non garantiscono il rimborso di tutte le annualità pregresse; bisogna verificare la data della domanda e il periodo massimo coperto dalla retroattività.
  • L'onere di provare i requisiti per l'esenzione grava sul contribuente che chiede il rimborso.

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