Cassazione Penale, Sentenza n. 20024/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Marcuzzi era accusato, in qualità di assessore comunale e presidente della S.S.D. Hermada, di avere indotto l"esperto Dario Percoco a redigere una perizia asseverata falsa attestante danni alla tribuna del campo sportivo a seguito del tornado del 29/10/2018 (capo 6, falso ex art. 479 c.p.), e di aver poi utilizzato quella perizia per indurre il Sindaco e il Comune a richiedere un contributo regionale per la riparazione ottenendo indebitamente un finanziamento integrale (capo 7, tentata truffa/ex art. 640-bis c.p.). Il Tribunale di Roma aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP di Latina, ritenendo sussistente la gravità indiziaria e l"esigenza cautelare (rischio di recidiva e possibile inquinamento probatorio). La difesa impugnava rammentando la fragilità dell"ipotesi accusatoria, la contraddittorietà e genericità della motivazione sulle esigenze cautelari (in particolare il rischio di reiterazione), la non adeguatezza della misura e l"uso di intercettazioni da altro procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo della motivazione sulle esigenze cautelari ex art. 274, lett. c) c.p.p., ritenendola carente e apodittica soprattutto quanto alla concretezza e attualità del rischio di recidiva. Per questo ha annullato l"ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale perché colmi il vizio motivazionale. Invece la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure dirette a disconoscere la gravità indiziaria rispetto ai reati residui (capi 6 e 7) e ha confermato che, sul piano della prova indiziaria, risultano elementi sufficienti a sorreggere tale giudizio cautelare. La Corte ha altresì osservato che la difesa non aveva specificato quali intercettazioni fossero censurate e non aveva adeguatamente argomentato la loro rilevanza. Conseguenza: annullamento limitato e rinvio per nuovo esame motivato delle esigenze cautelari; le contestazioni sostanziali sui capi 6 e 7 non sono state accolte.
Norme richiamate
Norma sul falso ideologico in atti pubblici o in attestazioni; nel caso è stato contestato un "falso" nella perizia asseverata ritenuta mendace quale elemento costitutivo del reato al capo 6.
Norma relativa alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; nella fattispecie è stata configurata la tentata truffa per l"uso della perizia falsa a scopo di ottenere contributi regionali (capo 7).
Norma richiamata ma il Tribunale aveva escluso la sussistenza del reato rispetto al capo 8; la decisione di merito non ha confermato questa imputazione.
Prevede la valutazione delle esigenze cautelari (fra cui il pericolo di recidiva); la Cassazione ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale in ordine al rischio di reiterazione, con conseguente annullamento limitato.
Regola l"adeguatezza della misura cautelare rispetto alle esigenze cautelari; la Corte ha rinviato il giudice di merito a valutare nuovamente la misura alla luce di una motivazione più specifica.
Disciplina l"utilizzo delle captazioni (intercettazioni); la Corte ha richiamato il principio che l"uso di intercettazioni provenienti da altro procedimento richiede specificità e non può essere censurato genericamente senza indicarne quali captazioni siano rilevanti.
Norma sui limiti di utilizzabilità delle intercettazioni; il Tribunale aveva fatto riferimento ai limiti ma la Corte ha sottolineato che la difesa non ha specificato quali captazioni fossero contestate.
art. 292, comma 2, lett. d) e art. 301, comma 1 c.p.p.
Richiamate in relazione ai limiti temporali e alla connessione delle esigenze cautelari: la Cassazione ha osservato che la rimozione di una ragione cautelare può incidere sulle altre alla luce dei limiti normativi temporali.
Massime di principio
- Per giustificare una misura cautelare fondata sul rischio di recidiva è necessaria una motivazione concreta e specifica: il richiamo generico al ruolo pubblico o alla gravità del fatto non basta.
- Le dimissioni o la perdita dell"incarico pubblico possono incidere significativamente sulla valutazione del rischio di reiterazione e devono essere valutate nel giudizio cautelare.
- Se la custodia è giustificata su più esigenze cautelari, l"annullamento della motivazione su una di esse può far venir meno l"intero provvedimento se le altre esigenze non sono autonome o risultano legate a limiti temporali.
- Le censure sulle intercettazioni devono indicare con precisione quali captazioni si contestano e dimostrare la loro centralità nella decisione; critiche generiche sono spesso inammissibili.
- Per contrastare la gravità indiziaria è utile produrre elementi specifici (consulenze, documentazione cronologica, testimonianze) che confutino i singoli elementi indiziari indicati dal giudice.
- La valutazione della adeguatezza della misura deve considerare anche fattori personali (età, incensuratezza, distanza temporale dai fatti, allontanamento dal contesto), e il giudice deve motivare il bilanciamento tra esigenze cautelari e gravità della misura.
- Quando l"accusa si fonda su una perizia ritenuta falsa, è rilevante dimostrare la coerenza di perizie difensive e la tempestività rispetto all"evento; ritardi e discordanze possono comunque essere valutati dal giudice nella complessiva ponderazione indiziaria.
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