Cassazione Penale, Sentenza n. 45661/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la loro condanna per il reato di occupazione abusiva e aveva negato la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziario richiesto da privati. Il difensore deduceva violazione di legge (art. 163 c.p.) e vizio di motivazione: i benefici sarebbero stati illegittimamente negati in ragione della persistenza dell'occupazione e del fatto che Abdelgawwad percepiva un reddito tra 700 e 1.200 euro, somma ritenuta insufficiente per il sostentamento del nucleo familiare e per sostenere un regolare contratto di locazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo che il motivo proposto si risolvesse in una richiesta di revisione del merito (valutazione degli elementi per la concedibilità dei benefici) e non superasse la soglia di ammissibilità. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello, che aveva evidenziato l'assenza di elementi positivi e la persistenza del comportamento illecito anche in presenza di una situazione reddituale che non giustificava la concessione dei benefici. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sulla sospensione condizionale della pena richiamata in relazione al motivo di impugnazione; la Corte ha ritenuto che la negazione della sospensione fosse adeguatamente motivata in base alla valutazione della persistenza del reato e delle condizioni personali dei condannati, quindi non vi è stata violazione di legge.
Dispositivo applicato per conseguire la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma processuale richiamata per celebrare il procedimento con contraddittorio scritto (misure emergenziali); utilizzata solo a regime procedurale e non incidente sul merito della decisione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente il merito: i motivi che si risolvono nella richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto relativi alla concessione di benefici sono spesso inammissibili.
- La negazione della sospensione condizionale della pena può essere motivata dalla persistente condotta illecita e dalla valutazione negativa della personalità e delle condizioni economiche del condannato; la mera esistenza di un reddito limitato non impone automaticamente la concessione del beneficio.
- Per impugnare efficacemente la negazione di benefici (sospensione condizionale, non menzione nel casellario) è necessario dimostrare vizi di diritto o illogicità e contraddittorietà della motivazione, non soltanto prospettare una diversa valutazione dei fatti.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò va considerato nel valutare la convenienza di proporre impugnazioni deboli.
- Le decisioni di merito sulla concedibilità dei benefici tengono conto di complessivi elementi positivi o negativi della condotta e della situazione personale; l'assenza di elementi positivi ostacola la concessione dei benefici anche se il reddito non è nullo.
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