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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45661/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la loro condanna per il reato di occupazione abusiva e aveva negato la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziario richiesto da privati. Il difensore deduceva violazione di legge (art. 163 c.p.) e vizio di motivazione: i benefici sarebbero stati illegittimamente negati in ragione della persistenza dell'occupazione e del fatto che Abdelgawwad percepiva un reddito tra 700 e 1.200 euro, somma ritenuta insufficiente per il sostentamento del nucleo familiare e per sostenere un regolare contratto di locazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo che il motivo proposto si risolvesse in una richiesta di revisione del merito (valutazione degli elementi per la concedibilità dei benefici) e non superasse la soglia di ammissibilità. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello, che aveva evidenziato l'assenza di elementi positivi e la persistenza del comportamento illecito anche in presenza di una situazione reddituale che non giustificava la concessione dei benefici. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena richiamata in relazione al motivo di impugnazione; la Corte ha ritenuto che la negazione della sospensione fosse adeguatamente motivata in base alla valutazione della persistenza del reato e delle condizioni personali dei condannati, quindi non vi è stata violazione di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo applicato per conseguire la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Norma processuale richiamata per celebrare il procedimento con contraddittorio scritto (misure emergenziali); utilizzata solo a regime procedurale e non incidente sul merito della decisione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente il merito: i motivi che si risolvono nella richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto relativi alla concessione di benefici sono spesso inammissibili.
  • La negazione della sospensione condizionale della pena può essere motivata dalla persistente condotta illecita e dalla valutazione negativa della personalità e delle condizioni economiche del condannato; la mera esistenza di un reddito limitato non impone automaticamente la concessione del beneficio.
  • Per impugnare efficacemente la negazione di benefici (sospensione condizionale, non menzione nel casellario) è necessario dimostrare vizi di diritto o illogicità e contraddittorietà della motivazione, non soltanto prospettare una diversa valutazione dei fatti.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò va considerato nel valutare la convenienza di proporre impugnazioni deboli.
  • Le decisioni di merito sulla concedibilità dei benefici tengono conto di complessivi elementi positivi o negativi della condotta e della situazione personale; l'assenza di elementi positivi ostacola la concessione dei benefici anche se il reddito non è nullo.

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