Cassazione Penale, Ordinanza n. 36378/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso è proposto contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha revocato ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale applicato al condannato. La revoca è stata disposta perché il soggetto sarebbe stato denunciato per una rapina aggravata del 3 marzo 2025 e, nello stesso giorno, sorpreso in compagnia di un pregiudicato, entrambe circostanze ritenute violative delle prescrizioni della misura. Il difensore ha articolato quattro motivi: i primi tre contestavano la ricostruzione del fatto, la sua qualificazione, il giudizio di incompatibilità tra la condotta e la prosecuzione della prova e la mancata considerazione della versione difensiva; il quarto denunciava difetto di motivazione sulla decorrenza retroattiva della revoca.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la revoca dell'affidamento in prova, in presenza di comportamenti contrari alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che deve solo sorreggere la decisione con motivazione logica, adeguata e non viziata. Ha osservato che il giudice di merito aveva ricostruito in modo dettagliato il fatto, valorizzando la gravità delle violazioni e la loro significatività come indice di aggressività e incapacità di contenimento degli impulsi criminali, oltre al fatto che il ricorrente era stato trovato con un pregiudicato nello stesso giorno. I primi tre motivi sono stati ritenuti una richiesta di rivalutazione del merito inammissibile in cassazione; il quarto motivo è stato giudicato non specificamente confrontato con la motivazione dell'ordinanza, che era congrua e non manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposta dal tribunale di sorveglianza quando il comportamento del soggetto è contrario alle prescrizioni e dimostra l'incompatibilità concreta con la prosecuzione della misura.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale è rimessa a una valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza, sindacabile in cassazione solo per mancanza, manifesta illogicità o adeguatezza della motivazione.
- La condotta del soggetto sottoposto alla misura può giustificare la revoca quando, per natura ed entità, sia sintomatica del fallimento del percorso trattamentale e dell'incompatibilità concreta con la prosecuzione della prova.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rilettura del compendio fattuale o una diversa valutazione delle risultanze di merito sotto il profilo della ricostruzione del fatto o della sua qualificazione.
- Il motivo di ricorso che deduce il difetto di motivazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; in difetto, esso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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