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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09090/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Venezia che lo aveva condannato alla pena di euro 10.000 di multa per il reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato. Ha dedotto un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe considerato una situazione di oggettiva impossibilità di adempiere all'ordine di allontanamento, perché l'accertamento del fatto era avvenuto durante le restrizioni agli spostamenti dovute all'emergenza pandemica. Ha inoltre sostenuto che non sarebbe stato valutato il legame affettivo con una cittadina italiana, poi sfociato in matrimonio, circostanza che gli avrebbe consentito di ottenere il permesso di soggiorno e di lavorare regolarmente, con incidenza oggettiva e soggettiva sulla vicenda.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure, osservando che il reato di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 è un reato permanente che si consuma dallo spirare del termine assegnato per ottemperare all'ordine di allontanamento e prosegue sino all'adempimento; nel caso concreto l'obbligo era scaduto molto prima dell'accertamento, sicché il ricorrente aveva avuto oltre un anno per conformarsi. Le restrizioni pandemiche sono state ritenute irrilevanti, perché intervenute dopo la già avvenuta consumazione del reato. Anche il successivo matrimonio con cittadina italiana è stato ritenuto irrilevante, perché intervenuto in epoca successiva alla commissione del fatto e comunque idoneo, secondo la giurisprudenza richiamata, solo a incidere sull'eseguibilità di un'espulsione coattiva, non sulla già verificata consumazione del reato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Integra il reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato; la Corte lo qualifica come reato permanente, la cui consumazione inizia con la scadenza del termine per adempiere e prosegue fino all'ottemperanza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 24118 del 19/04/2024, Rv. 286674

    "In tema di disciplina penale dell'immigrazione, non costituisce giustificato motivo dell'inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito dal questore la circostanza che lo straniero, dopo lo spirare del termine indicato nel provvedimento, abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana"

    Il matrimonio successivo allo spirare del termine non integra giustificato motivo dell'inottemperanza e non incide sulla consumazione del reato, potendo rilevare solo sull'eseguibilità dell'espulsione coattiva.

Massime di principio

  • Nel reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, la consumazione inizia con lo spirare del termine assegnato per l'adempimento e perdura fino all'effettivo allontanamento dello straniero.
  • Circostanze sopravvenute dopo la scadenza del termine, come restrizioni generali agli spostamenti o un successivo matrimonio con cittadina italiana, non escludono la già avvenuta consumazione del reato e non integrano di regola un giustificato motivo dell'inottemperanza.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, censure che si pongano in aperto contrasto con consolidati principi di legittimità e con la natura permanente del reato sono manifestamente infondate.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneImpugnazioni
RamiImmigrazioneProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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