Cassazione Civile, Ordinanza n. 17251/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, davanti al giudice tributario, una intimazione di pagamento, la cartella esattoriale presupposta e un preavviso di fermo amministrativo emessi in relazione a tre avvisi di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativi agli anni 2003, 2004 e 2005. In fatto, l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indebiti perché fatturati da una terza società per operazioni considerate inesistenti. La CTP aveva riunito i ricorsi e li aveva rigettati; la CTR aveva confermato. In Cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 140 e 145 c.p.c. per avere ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale, sostenendo che la notifica ex art. 140 c.p.c. non fosse utilizzabile per una notifica alla società presso la sede e che, comunque, il rifiuto non fosse stato riferito a un destinatario identificato; 2) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 26 d.P.R. 602/1973 per non avere esaminato la querela di falso proposta contro l'avviso di ricevimento; 3) nullità della sentenza per non avere considerato che l'avviso di accertamento per il 2003 era stato annullato con giudicato; 4) nullità della sentenza per omesso esame dell'illegittimità della notifica degli avvisi di accertamento per il 2004 e 2005; 5) nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla ritenuta insussistenza delle operazioni commerciali fatturate. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, ha rigettato il terzo, e ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo; ha rigettato il terzo motivo e dichiarato inammissibili il quarto e il quinto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della questione relativa alla validità della notifica della cartella e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento è che, quando la notifica presso la sede sociale non consente l'identificazione del destinatario e il rifiuto proviene da soggetti non identificati, non è possibile equiparare il rifiuto a una valida notifica in mani proprie; inoltre, in tal caso, la procedura ex art. 140 c.p.c. avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti della persona fisica rappresentante dell'ente e non nei confronti dell'ente in forma impersonale. Il terzo motivo è stato rigettato perché la prova del giudicato esterno non era stata fornita con produzione della sentenza munita di attestazione di passaggio in giudicato; il quarto è inammissibile per cumulo eterogeneo di omessa pronuncia e omessa motivazione; il quinto è inammissibile perché, una volta ritenuta definitiva la validità degli avvisi presupposti, non era più sindacabile nel merito la pretesa tributaria attraverso l'impugnazione della cartella.
Norme richiamate
La notifica ex art. 140 c.p.c. non può essere utilizzata in modo impersonale nei confronti della società; quando fallisce la notifica presso la sede, la sequenza prevista deve riguardare la persona fisica che rappresenta l'ente.
Per le persone giuridiche la notifica va eseguita presso la sede ai soggetti indicati dalla norma; solo se ciò non è possibile si può ricorrere alle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., ma nei confronti del legale rappresentante.
Il rifiuto di ricevere la copia è equiparabile alla notificazione in mani proprie solo se è certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato in relazione alla disciplina della notificazione della cartella esattoriale.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza, omessa pronuncia e vizio di motivazione.
L'omessa pronuncia è un vizio autonomo che integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime di principio
- La notifica di atti tributari alle persone giuridiche presso la sede è valida solo se ricevuta da un soggetto identificabile tra quelli legittimati dalla disciplina processuale; il semplice rinvenimento di persone presenti in sede non basta, se il destinatario del rifiuto non è identificato.
- Se la notificazione alla società presso la sede non riesce, il ricorso alle forme sostitutive dell'art. 140 c.p.c. deve avvenire nei confronti della persona fisica che rappresenta l'ente e non attraverso una notifica impersonale all'ente stesso.
- Il rifiuto di ricevere l'atto può equivalere a notificazione in mani proprie solo quando sia certa l'identità dell'autore del rifiuto e la sua riferibilità al destinatario.
- Il giudicato esterno deve essere provato con la produzione della sentenza munita di attestazione del passaggio in giudicato; la mera allegazione o affermazione di definitività non è sufficiente.
- Non è ammissibile cumulare in un unico motivo la denuncia di omessa pronuncia e quella di omessa motivazione, perché si tratta di vizi distinti che richiedono deduzioni e parametri di censura diversi.
- L'impugnazione della cartella esattoriale fondata su un avviso di accertamento presupposto non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria, salvo vizi propri dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17089/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17092/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17095/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17097/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17099/2023 del 15/06/2023
- ordinanza_civile · 15 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17100/2023 del 15/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →