Cassazione Penale, Sentenza n. 40481/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 04/04/2023 che aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il rigetto si fondava sulla presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, D.P.R. n. 115/2002 (relativa ai condannati per reati ex art. 4-bis I. 26/7/1975, n. 354) secondo cui l'appartenente a organizzazioni criminali trae profitti illeciti sufficienti ad escluderlo dal beneficio. Il ricorrente aveva allegato documenti (autocertificazione di essere unico componente del nucleo familiare e di essere detenuto da oltre venti anni, CUD dei redditi prodotti in carcere, visure immobiliari e PRA attestanti impossidenza) sostenendo che non poteva produrre ulteriori prove per lo stato detentivo e che, pur avendo collaborato con la giustizia, non era stato ammesso al programma di protezione. Ha inoltre censurato il mancato utilizzo, da parte del Tribunale, dei poteri officiosi ex art. 96, comma 3, D.P.R. n. 115/2002 per verificare l'attendibilità delle sue dichiarazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che, pur essendo inammissibili le doglianze relative al vizio di motivazione salvo assoluta carenza, il ricorso era fondato quanto a violazione di legge. La Corte ha ricordato l'orientamento costituzionale e di legittimità secondo cui la presunzione dettata dall'art. 76, comma 4-bis, è ammissibile solo se integrata dalla possibilità per l'interessato di fornire prova contraria con "concreti elementi di fatto" e che la semplice autocertificazione non è sufficiente. Nel caso concreto, il Tribunale di Sorveglianza non ha valutato adeguatamente la documentazione prodotta dal Vitale, ha ignorato l'autocertificazione e ha imposto una richiesta probatoria in realtà irraggiungibile ("probatio diabolica"). Inoltre non ha evidentemente valutato l'attivazione dei poteri officiosi (art. 96, comma 3) per le verifiche necessarie. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso per nuovo giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99
Disciplina il ricorso contro l'ordinanza che decide il giudizio di opposizione in caso di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ricorda che l'impugnazione è consentita per violazione di legge e non per vizio di motivazione salvo assoluta carenza di motivazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-bis
Prevede una presunzione relativa secondo cui l'appartenente ad organizzazioni criminali trae profitti sufficienti ad escluderlo dal patrocinio a spese dello Stato; la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la sua formulazione assoluta e imposto la necessità di consentire la prova contraria, richiedendo al richiedente "concreti elementi di fatto" oltre la mera autocertificazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, comma 3
Attribuisce al giudice poteri officiosi di indagine (es. richiesta di informazioni a D.I.A., D.N.A., Guardia di Finanza) per verificare l'attendibilità delle allegazioni economiche; la Corte osserva che tali poteri devono essere attivati quando necessario per valutare la documentazione prodotta dal richiedente.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Norma sulle ipotesi di cui all'impugnazione per cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze fondate unicamente su vizio di motivazione salvo assoluta carenza, distinguendo tali censure dalla dedotta violazione di legge che ha invece ritenuto fondata.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiama il limite della motivazione nelle parti strettamente necessarie; menzionata in relazione alla modalità di illustrazione del motivo introdotto dal ricorrente.
Corte costituzionale (pronuncia su art. 76, comma 4-bis)
la prova contraria necessaria a far cadere la presunzione non può essere costituita da una semplice auto-certificazione ... è necessario "che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l'effettiva situazione economico-patrimoniale dell'imputato"
La Corte costituzionale ha precisato che la presunzione è ammissibile solo se sussiste la possibilità di fornire prova contraria con elementi documentali chiari; il giudice ha l'obbligo di valutare rigorosamente tali elementi e può avvalersi degli strumenti di verifica previsti dalla legge.
Massime di principio
- La presunzione prevista per i condannati 4-bis è relativo: il richiedente può farla cadere ma deve fornire elementi concreti e documentali che consentano di ricostruire la sua situazione economico-patrimoniale; la mera autocertificazione non basta.
- Il giudice ha il dovere di valutare rigorosamente le prove fornite e, se la documentazione è scarna per ragioni oggettive (es. lunga detenzione), deve considerare la natura della prova e adoperare i poteri officiosi previsti (art. 96, comma 3) per verifiche supplementari prima di respingere l'istanza.
- Non si può imporre al richiedente l'onere di provare fatti negativi o produrre una "probatio diabolica"; il giudice deve richiedere elementi di prova effettivamente reperibili e pertinenti e motivare specificamente perché le prove presentate non siano idonee.
- Documentazione utile per sostenere lo stato di non abbienza: certificazioni di detenzione, CUD o altre attestazioni di redditi prodotti in carcere, visure catastali e PRA, estratti conto bancari, dichiarazioni fiscali, certificazioni sul nucleo familiare; in mancanza di alcuni documenti per cause oggettive, il ricorrente deve spiegarne l'impossibilità e il giudice valutare se attivare le verifiche d'ufficio.
- In situazioni analoghe, se il provvedimento di rigetto non valuta adeguatamente la documentazione o non utilizza i poteri di indagine previsti, è fondata la censura per violazione di legge e il provvedimento può essere annullato con rinvio per nuovo esame.
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