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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00050/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo promosso dalla banca per far dichiarare dovuta dal Comune una somma a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali rese da un professionista, il quale era a sua volta debitore verso la banca. Il Tribunale aveva accertato l'obbligo del Comune verso il professionista; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo nulli i contratti d'opera professionale tra il Comune e il professionista per difetto di forma scritta ad substantiam, con conseguente inesistenza del credito del professionista verso il Comune. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi, lamentando soprattutto che la Corte d'appello avesse indebitamente rilevato d'ufficio la nullità, nonostante si fosse formato giudicato interno sulla validità dei contratti: il Comune aveva eccepito la nullità in primo grado, la questione era stata discussa tra le parti e il Tribunale, accertando il credito, aveva implicitamente rigettato l'eccezione; tale statuizione non era stata specificamente impugnata in appello, essendo la questione riproposta solo in udienza di precisazione delle conclusioni. Gli altri motivi denunciavano contrasti motivazionali, violazione delle norme sul giudicato interno, omesso esame di fatti decisivi e censura sulle spese.

La decisione

La Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che sulla validità dei contratti d'opera si fosse formato giudicato interno e che la Corte d'appello non potesse quindi rilevarne d'ufficio la nullità. Ha affermato che, sebbene la nullità contrattuale sia in linea generale rilevabile d'ufficio anche in appello, tale potere è precluso quando la questione sia stata dedotta e decisa in primo grado, anche implicitamente, e non sia stata oggetto di specifico motivo di impugnazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà decidere nel merito tenendo conto del giudicato interno sulla validità dei contratti; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 548 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dell'accertamento dell'obbligo del terzo ante riforma; la Corte non lo esamina autonomamente perché assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.

  • art. 549 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dell'accertamento dell'obbligo del terzo ante riforma; non costituisce ratio decidendi della decisione finale.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte lo richiama per affermare che il giudicato interno preclude la riesame officioso della validità/nullità del contratto su cui si sia già formato un accertamento implicito o esplicito non impugnato.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte afferma che il divieto di domande nuove in appello non è il punto decisivo, ma che la rilevabilità officiosa della nullità incontra il limite del giudicato interno già formatosi.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per la nozione di giudicato interno e per il limite al rilievo officioso della nullità in appello.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nei motivi in relazione alla necessità di specifico motivo di appello contro la decisione o l'omessa decisione sulla nullità.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso; non è centrale nella motivazione decisoria della Corte di cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte si concentra però sul giudicato interno e non sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte osserva che non si applica alle questioni rilevabili d'ufficio, ma ciò non impedisce la formazione del giudicato interno quando la questione sia stata decisa in primo grado e non impugnata.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per vizi motivazionali; la Corte non vi fonda la decisione finale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei motivi di ricorso per il vizio di motivazione apparente; non è la base della decisione finale.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso per cassazione.

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • La nullità contrattuale è, in via generale, rilevabile d'ufficio anche nei gradi di impugnazione, ma tale potere incontra il limite del giudicato interno quando la questione sulla validità del contratto sia stata dedotta in primo grado, esaminata e decisa, anche implicitamente, e la relativa statuizione non sia stata specificamente censurata in appello.
  • Il giudicato interno può formarsi anche su una questione rilevabile d'ufficio: è sufficiente che la questione sia stata oggetto di discussione tra le parti e che il giudice di primo grado l'abbia risolta espressamente o implicitamente, senza che sia necessaria una tempestiva eccezione in senso stretto.
  • In presenza di un giudicato interno sulla validità del contratto, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio la nullità del rapporto negoziale, perché il rilievo officioso non può essere usato per eludere la stabilizzazione della decisione non impugnata.
  • Quando un motivo di ricorso risulta decisivo per risolvere la controversia, gli altri motivi che attengono alla medesima questione restano assorbiti secondo il criterio della ragione più liquida.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

Testo integrale

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