Cassazione Penale, Sentenza n. 44363/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella ricostruzione della dinamica del sinistro, sostenendo che in assenza di una consulenza tecnica ricostruttiva il giudice si sia illegittimamente basato sul silenzio dell'imputato e sui verbali dei Carabinieri, senza accertare possibili avarie del veicolo o cause alternative; (2) vizio di motivazione e violazione di legge riguardo al nesso causale e alla colpa specifica, lamentando l'assenza di accertamenti sulla cd. "causalità della colpa", sull'idoneità della regola cautelare violata a produrre l'evento e sulla condotta alternativa che avrebbe evitato l'evento, nonché la mancata esclusione di cause sopravvenute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia motivato adeguatamente la ricostruzione del sinistro basandosi sul materiale istruttorio (verbali della polizia giudiziaria): strada rettilinea e in buone condizioni, ora diurna e tempo sereno, assenza di difetti del veicolo o del guard rail, assenza di tracce di frenata; l'uscita di strada e la perdita di controllo sono state considerate riconducibili esclusivamente alla condotta di guida dell'imputato. La Cassazione ha inoltre confermato che non si è attribuito valore decisivo al silenzio dell'imputato, bensì la sentenza è fondata sulle risultanze istruttorie; è stata riconosciuta la violazione dell'art.141 C.d.S. (dovere di mantenere il controllo del veicolo) come fattore di colpa specifica e la sua efficienza causale. Conseguentemente il provvedimento di merito (che aveva riformato il trattamento sanzionatorio riducendo la pena e applicando la sospensione della patente invece della revoca) rimane efficace. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'art.141 C.d.S. impone al conducente di mantenere sempre il controllo del veicolo e di regolare la velocità in modo da poter compiere manovre di sicurezza; la Corte lo ha interpretato come norma cautelare la cui violazione può integrare colpa specifica con efficacia causale nell'evento.
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
La norma delimita l'ambito del sindacato di legittimità della Cassazione impedendo la rilettura dei fatti e delle prove; la Corte ha richiamato questo principio per escludere un'esegesi nuova delle risultanze di merito quando la motivazione è congrua.
Massime di principio
- La mera scelta del imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere non può, da sola, costituire prova decisiva di responsabilità; tuttavia il silenzio, se inserito in un quadro probatorio già consistente (verbali, rilievi tecnici, assenza di elementi alternativi), non inficia la valutazione di colpevolezza del giudice di merito.
- Non è sempre necessario un accertamento tecnico ricostruttivo della dinamica del sinistro: se le risultanze istruttorie (verbali, rilievi sulla strada e sul veicolo, assenza di frenate, condizioni ambientali) sono chiare e coerenti, il giudice di merito può validamente ricostruire la dinamica e ritenere il nesso causale.
- Per contestare efficacemente la ricostruzione dei fatti in sede di legittimità occorre indicare elementi di fatto o atti processuali capaci di mostrare una manifesta incongruenza o un errore logico-giuridico nella motivazione; una diversa rielaborazione delle stesse prove non è sufficiente.
- Sulla 'causalità della colpa' il ricorrente deve dimostrare, non solo prospettare in astratto, quale condotta alternativa sarebbe stata concretamente possibile e che tale condotta avrebbe probabilmente impedito l'evento, ovvero indicare cause sopravvenute o difetti della strada/veicolo provati da elementi oggettivi.
- Quando la Corte d'Appello riforma solo il trattamento sanzionatorio (es. sospensione vs revoca patente) ma conferma la responsabilità, la Cassazione tende a intervenire solo se ricorrono vizi di diritto o di motivazione evidenti e non su valutazioni di fatto adeguatamente motivate.
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