Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44363/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella ricostruzione della dinamica del sinistro, sostenendo che in assenza di una consulenza tecnica ricostruttiva il giudice si sia illegittimamente basato sul silenzio dell'imputato e sui verbali dei Carabinieri, senza accertare possibili avarie del veicolo o cause alternative; (2) vizio di motivazione e violazione di legge riguardo al nesso causale e alla colpa specifica, lamentando l'assenza di accertamenti sulla cd. "causalità della colpa", sull'idoneità della regola cautelare violata a produrre l'evento e sulla condotta alternativa che avrebbe evitato l'evento, nonché la mancata esclusione di cause sopravvenute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia motivato adeguatamente la ricostruzione del sinistro basandosi sul materiale istruttorio (verbali della polizia giudiziaria): strada rettilinea e in buone condizioni, ora diurna e tempo sereno, assenza di difetti del veicolo o del guard rail, assenza di tracce di frenata; l'uscita di strada e la perdita di controllo sono state considerate riconducibili esclusivamente alla condotta di guida dell'imputato. La Cassazione ha inoltre confermato che non si è attribuito valore decisivo al silenzio dell'imputato, bensì la sentenza è fondata sulle risultanze istruttorie; è stata riconosciuta la violazione dell'art.141 C.d.S. (dovere di mantenere il controllo del veicolo) come fattore di colpa specifica e la sua efficienza causale. Conseguentemente il provvedimento di merito (che aveva riformato il trattamento sanzionatorio riducendo la pena e applicando la sospensione della patente invece della revoca) rimane efficace. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 141 Codice della Strada

    L'art.141 C.d.S. impone al conducente di mantenere sempre il controllo del veicolo e di regolare la velocità in modo da poter compiere manovre di sicurezza; la Corte lo ha interpretato come norma cautelare la cui violazione può integrare colpa specifica con efficacia causale nell'evento.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. e)

    La norma delimita l'ambito del sindacato di legittimità della Cassazione impedendo la rilettura dei fatti e delle prove; la Corte ha richiamato questo principio per escludere un'esegesi nuova delle risultanze di merito quando la motivazione è congrua.

Massime di principio

  • La mera scelta del imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere non può, da sola, costituire prova decisiva di responsabilità; tuttavia il silenzio, se inserito in un quadro probatorio già consistente (verbali, rilievi tecnici, assenza di elementi alternativi), non inficia la valutazione di colpevolezza del giudice di merito.
  • Non è sempre necessario un accertamento tecnico ricostruttivo della dinamica del sinistro: se le risultanze istruttorie (verbali, rilievi sulla strada e sul veicolo, assenza di frenate, condizioni ambientali) sono chiare e coerenti, il giudice di merito può validamente ricostruire la dinamica e ritenere il nesso causale.
  • Per contestare efficacemente la ricostruzione dei fatti in sede di legittimità occorre indicare elementi di fatto o atti processuali capaci di mostrare una manifesta incongruenza o un errore logico-giuridico nella motivazione; una diversa rielaborazione delle stesse prove non è sufficiente.
  • Sulla 'causalità della colpa' il ricorrente deve dimostrare, non solo prospettare in astratto, quale condotta alternativa sarebbe stata concretamente possibile e che tale condotta avrebbe probabilmente impedito l'evento, ovvero indicare cause sopravvenute o difetti della strada/veicolo provati da elementi oggettivi.
  • Quando la Corte d'Appello riforma solo il trattamento sanzionatorio (es. sospensione vs revoca patente) ma conferma la responsabilità, la Cassazione tende a intervenire solo se ricorrono vizi di diritto o di motivazione evidenti e non su valutazioni di fatto adeguatamente motivate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.