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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31310/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011; i giudizi di merito le erano stati sfavorevoli e ella aveva proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi non ulteriormente specificati nel testo. Prima dell’adunanza, la ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio, poi illustrata con memoria, deducendo di essere stata ammessa alla definizione agevolata prevista dalla normativa sopravvenuta e di avere già corrisposto nove rate nei termini. La questione esaminata dalla Corte, in via prioritaria, riguardava quindi l’effetto processuale della definizione agevolata sul giudizio pendente e la possibilità di dichiararne l’estinzione alla luce della documentazione prodotta.

La decisione

La Corte ha ritenuto applicabile la norma di interpretazione autentica richiamata nell’ordinanza, secondo cui, ai fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, il perfezionamento rilevante si realizza con il versamento della prima o unica rata; verificata l’ammissione alla procedura e l’avvenuto pagamento puntuale delle rate scadute, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197

    È stata richiamata la disciplina della definizione agevolata dei giudizi fiscali; la Corte, tramite la norma interpretativa sopravvenuta, ha collegato l’estinzione del processo al versamento della prima o unica rata delle somme dovute, purché sia prodotta la documentazione prevista.

  • art. 12-bis d.l. n. 84/2025 conv. con L. n. 108/2025

    si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ... l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute

    La disposizione è stata applicata come norma di interpretazione autentica idonea a chiarire che, per l’estinzione del giudizio, non occorre il pagamento integrale di tutte le rate, ma è sufficiente il versamento della prima o unica rata, unitamente alla documentazione prevista.

  • art. 1, comma 235, L. n. 197/2022

    È stata richiamata come base normativa della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei debiti fiscali.

  • art. 1, comma 241, L. n. 197/2022

    È stata richiamata quale fonte della comunicazione e della documentazione da produrre ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 3-bis, comma 2, lettera c), d.l. n. 202/2024 conv. con L. n. 15/2025

    È stata richiamata come ulteriore fonte documentale alternativa prevista per la prova dell’adesione e dei pagamenti ai fini dell’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari aventi ad oggetto debiti inclusi in una definizione agevolata, l’estinzione del processo può essere dichiarata quando risulti il perfezionamento della procedura secondo la disciplina interpretata autenticamente dal legislatore sopravvenuto.
  • Ai fini processuali dell’estinzione del giudizio, il perfezionamento della definizione agevolata si considera realizzato con il pagamento della prima o unica rata, non essendo necessario attendere l’integrale versamento di tutte le rate, purché sia depositata la documentazione richiesta.
  • Quando la normativa sopravvenuta prevede l’estinzione del giudizio su istanza/documentazione della parte, il giudice deve verificare la prova dell’adesione alla procedura e dei pagamenti dovuti, e, se presenti, dichiarare l’estinzione del processo.
  • In presenza di definizione agevolata validamente perfezionata, la controversia principale viene meno e il giudizio pendente si chiude con estinzione, con regolazione delle spese secondo il criterio delle spese già anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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