Cassazione Civile, Ordinanza n. 08425/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società aveva ricevuto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro un verbale di accertamento che qualificava come illecita, perché in realtà somministrazione fraudolenta di mera manodopera, una serie di contratti di appalto intercorsi con un'altra società poi fallita. In ragione di tale verbale, la società aveva insinuato al passivo del fallimento un credito di importo rilevante, riferito ai possibili esborsi per sanzioni amministrative, contributi e sanzioni richiesti da INPS e INAIL. Il giudice delegato aveva escluso il credito; il Tribunale aveva rigettato l'opposizione osservando che si trattava di debiti o possibili debiti propri della società istante, quale unico ed effettivo datore di lavoro, e non crediti ammessi al passivo del fallimento neppure a titolo di manleva. In cassazione la società ricorrente ha proposto quattro motivi, ma il testo disponibile non ne riporta il contenuto specifico; la Corte ha deciso la causa in rito rilevando un vizio di notificazione del ricorso alla procedura intimata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non era stata dimostrata la rituale notificazione al fallimento intimato. Il ricorso era stato dapprima tentato in Roma, presso un indirizzo non più attuale del curatore, e poi inviato a mezzo posta a Livorno; tuttavia la ricorrente non ha depositato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato. La Corte ha ribadito che, per la notificazione postale del ricorso per cassazione, l'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare consegna, data e destinatario della consegna; la sua mancanza integra inesistenza materiale della notificazione, non sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile; non sono state regolate le spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29, comma 1, d.lgs. 8/2016
richiamato nel verbale ispettivo come base dell'illecito amministrativo contestato per somministrazione fraudolenta di manodopera
art. 18, comma 5-bis, d.lgs. 8/2016
richiamato nel verbale ispettivo come norma sanzionatoria dell'illecito contestato
la notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico e l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provarne avvenuta consegna, data e destinatario
la mancanza dell'avviso di ricevimento, qualificando l'inesistenza materiale della notificazione, impedisce la rinnovazione della notifica ai sensi di questa norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Cass., Sez. U., n. 627/2008
richiamata come precedente di legittimità sul carattere essenziale dell'avviso di ricevimento nella notificazione postale
Cass. n. 20778/2021
richiamata a sostegno dell'orientamento sull'inesistenza della notificazione in mancanza dell'avviso di ricevimento
Cass. n. 25552/2017
richiamata a sostegno del medesimo principio
Cass. n. 26399/2021
richiamata per affermare che la notificazione rituale è requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione
Cass. n. 8291/2005
richiamata per il medesimo principio sulla necessità del contraddittorio rituale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rituale notificazione del ricorso alla parte intimata è requisito ordinario di ammissibilità, perché solo così si instaura validamente il contraddittorio.
- Se la notificazione del ricorso per cassazione è eseguita a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è documento indispensabile per provare l'avvenuta consegna del plico, la data della consegna e l'identità del destinatario.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato determina inesistenza materiale della notificazione, non una mera nullità sanabile; di conseguenza non opera la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- Quando l'intimato non si costituisce e la notificazione del ricorso non risulta provata in modo rituale, il ricorso va dichiarato inammissibile.
- rami
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