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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08425/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva ricevuto dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro un verbale di accertamento che qualificava come illecita, perché in realtà somministrazione fraudolenta di mera manodopera, una serie di contratti di appalto intercorsi con un'altra società poi fallita. In ragione di tale verbale, la società aveva insinuato al passivo del fallimento un credito di importo rilevante, riferito ai possibili esborsi per sanzioni amministrative, contributi e sanzioni richiesti da INPS e INAIL. Il giudice delegato aveva escluso il credito; il Tribunale aveva rigettato l'opposizione osservando che si trattava di debiti o possibili debiti propri della società istante, quale unico ed effettivo datore di lavoro, e non crediti ammessi al passivo del fallimento neppure a titolo di manleva. In cassazione la società ricorrente ha proposto quattro motivi, ma il testo disponibile non ne riporta il contenuto specifico; la Corte ha deciso la causa in rito rilevando un vizio di notificazione del ricorso alla procedura intimata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non era stata dimostrata la rituale notificazione al fallimento intimato. Il ricorso era stato dapprima tentato in Roma, presso un indirizzo non più attuale del curatore, e poi inviato a mezzo posta a Livorno; tuttavia la ricorrente non ha depositato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato. La Corte ha ribadito che, per la notificazione postale del ricorso per cassazione, l'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare consegna, data e destinatario della consegna; la sua mancanza integra inesistenza materiale della notificazione, non sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile; non sono state regolate le spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, d.lgs. 8/2016

    richiamato nel verbale ispettivo come base dell'illecito amministrativo contestato per somministrazione fraudolenta di manodopera

  • art. 18, comma 5-bis, d.lgs. 8/2016

    richiamato nel verbale ispettivo come norma sanzionatoria dell'illecito contestato

  • art. 149 c.p.c.

    la notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico e l'avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provarne avvenuta consegna, data e destinatario

  • art. 291 c.p.c.

    la mancanza dell'avviso di ricevimento, qualificando l'inesistenza materiale della notificazione, impedisce la rinnovazione della notifica ai sensi di questa norma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

  • Cass., Sez. U., n. 627/2008

    richiamata come precedente di legittimità sul carattere essenziale dell'avviso di ricevimento nella notificazione postale

  • Cass. n. 20778/2021

    richiamata a sostegno dell'orientamento sull'inesistenza della notificazione in mancanza dell'avviso di ricevimento

  • Cass. n. 25552/2017

    richiamata a sostegno del medesimo principio

  • Cass. n. 26399/2021

    richiamata per affermare che la notificazione rituale è requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione

  • Cass. n. 8291/2005

    richiamata per il medesimo principio sulla necessità del contraddittorio rituale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rituale notificazione del ricorso alla parte intimata è requisito ordinario di ammissibilità, perché solo così si instaura validamente il contraddittorio.
  • Se la notificazione del ricorso per cassazione è eseguita a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è documento indispensabile per provare l'avvenuta consegna del plico, la data della consegna e l'identità del destinatario.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato determina inesistenza materiale della notificazione, non una mera nullità sanabile; di conseguenza non opera la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • Quando l'intimato non si costituisce e la notificazione del ricorso non risulta provata in modo rituale, il ricorso va dichiarato inammissibile.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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