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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19929/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, non essendo stata rimossa la condanna pronunciata in appello per i reati contestati e per l'aggravante del metodo mafioso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva già ritenuto responsabile dei reati contestati. I motivi denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 629 e 416-bis c.p., sostenendo sostanzialmente che la decisione di merito fosse errata nella valutazione del compendio probatorio e dell'aggravante del metodo mafioso. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, prive di una specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata; inoltre miravano a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, senza indicare concreti travisamenti delle prove.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice oggetto di censura; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità dei motivi che la investono.

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice oggetto di censura; la Corte considera già vagliata la sussistenza del compendio probatorio e dell'aggravante del metodo mafioso, senza procedere a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una mera proposta di lettura alternativa delle prove, salvo che siano indicati specifici travisamenti di emergenze processuali decisive.
  • La deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale non è sufficiente se non è accompagnata da una critica analitica e puntuale delle rationes decidendi della decisione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsioneFavoreggiamento personale
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiOnere della prova

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