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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18664/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha confermato la condanna per ricettazione (capo Q) relativa a due autovetture provento di furto. Il motivo di cassazione dedotto dalla difesa censura la violazione di legge (riferita all'art. 648 c.p.) e un vizio di motivazione: si contesta l'identificazione dell'interlocutore del coimputato Francesco Pantaleo nel Tristano, ritenuta fondata solo sull'appellativo "amico mio" e su un'occasione in cui emerge il nome "Savino", senza adeguate conversazioni che dimostrino la partecipazione "a distanza" del Tristano (che era sottoposto ad arresti domiciliari) né la riconducibilità degli scambi alla ditta Allcar o la presenza fisica dei coimputati presso la ditta. In sostanza la doglianza mira a una diversa rivalutazione delle risultanze di fatto, ritenute insufficienti a provare la condotta materiale o organizzativa del ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il motivo si ponga come contestazione del merito e quindi esuli dai limiti di cui all'art. 606 c.p.p.; non era configurabile un vizio di legittimità ma una richiesta di "rilettura" delle prove, riservata al giudice di merito. La Corte ha condiviso la valutazione della Corte territoriale che ha motivato l'identificazione del Tristano mediante una pluralità di elementi: le intercettazioni in cui Pantaleo lo chiama "amico mio" e in una occasione con il nome "Savino", l'organizzazione degli spostamenti delle vetture il 13 e 14/7/2021 verso la ditta Allcar di proprietà del ricorrente, l'avvio di una videochiamata per far visionare da remoto le auto mentre venivano sezionate, l'uso di un autocarro della Allcar per il trasporto e il rifiuto in una conversazione di ritirare marche (Citroen/Peugeot) non coerenti con l'attività della Allcar (che trattava ricambi FCA). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La norma incrimina la ricettazione; nella vicenda le automobili ricevute e trattate dalla ditta Allcar sono state ricondotte a provento di furto e la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità del titolare/gestore per tale fattispecie.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti dell'impugnazione per cassazione: la Corte di legittimità sindaca errori di diritto, vizi di motivazione attinenti a norme di diritto e vizi formali, ma non può rivedere la valutazione del merito dei fatti fatta dal giudice di merito; è quindi inammissibile un motivo che si limiti a proporre una diversa valutazione delle prove.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata equitativamente in euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito: per ottenere l'annullamento è necessario dedurre un vizio di diritto o di motivazione che configuri un errore di diritto, non una semplice diversa lettura delle prove.
  • L'identificazione di un soggetto tramite intercettazioni può essere ritenuta valida quando diversi elementi convergono (soprannomi o appellativi ricorrenti, uso del nome proprio, riferimenti contestuali coerenti, riscontri sulle attività e sulla titolarità dell'impresa coinvolta, movimenti documentati dei veicoli e strumenti logisitici come autocarri).
  • La presenza di elementi indiziari 'a sistema' (più indizi coerenti fra loro) può integrare prova sufficiente ad affermare la responsabilità per ricettazione, anche se manca una prova materiale immediata della consegna, specie se le conversazioni e le attività poste in essere sono logicamente e temporalmente collegate.
  • Se l'impugnazione mira a contestare la valutazione dei fatti (ad es. l'interpretazione di intercettazioni o la sufficienza degli elementi indiziari), è probabile che la Cassazione la dichiari inammissibile; la difesa deve invece puntare a profili di diritto o a carenze motivazionali oggettive e non correggibili con una rivalutazione probatoria.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese e ad un pagamento alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), perciò va valutato il rischio economico prima di proporre impugnazioni avanti la Corte di Cassazione.

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