Cassazione Penale, Ordinanza n. 35048/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo invadeva il merito della valutazione probatoria e che gli altri due motivi erano generici e aspecifici perché non si confrontavano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 27 gennaio 2025 contiene tre motivi. Il primo è formulato in modo generico e, secondo la Corte, introduce censure attinenti al merito della valutazione delle prove, dunque non deducibili in sede di legittimità. Il secondo e il terzo motivo riguardano rispettivamente il trattamento sanzionatorio e la particolare tenuità del fatto, ma sono ritenuti ripetitivi, selettivi e non adeguatamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, con conseguente genericità per aspecificità. Il testo non consente di determinare i reati contestati nel merito, né i fatti storici sottostanti.
Norme richiamate
La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo generico e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una nuova valutazione del merito e delle prove, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico e completo con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata; le doglianze meramente generiche, ripetitive o selettive sono inammissibili per aspecificità.
- La censura sul trattamento sanzionatorio e quella sulla particolare tenuità del fatto richiedono un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito, non essendo sufficiente una contestazione apodittica o assertiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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