Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02789/2026 del 08/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dal diniego di rimborso IVA per l'anno 2012 opposto a una società ritenuta non operativa ai sensi dell'art. 30 della l. n. 724/1994. I giudici di merito avevano confermato il diniego rilevando, da un lato, il mancato superamento per più annualità del test di operatività e, dall'altro, l'assenza di una prova documentale idonea a dimostrare cause di disapplicazione automatica o l'effettivo conseguimento di un margine operativo lordo positivo, oltre alla mancata presentazione di un'istanza di disapplicazione. Con il primo motivo la società deduceva violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 e della disciplina sulle società di comodo, sostenendo che i dati contabili utilizzati dall'Ufficio erano gli stessi da essa offerti in prova contraria e che la propria concreta situazione di società immobiliare con immobili in corso di costruzione era stata trascurata. Con il secondo motivo invocava la sentenza della CGUE del 7 marzo 2024, causa C-341/22, assumendo che la normativa nazionale fosse incompatibile con gli artt. 9 e 167 della direttiva IVA e che, pertanto, il giudice nazionale avrebbe dovuto disapplicare la disciplina interna che, basandosi sul test di operatività, aveva portato a negare il rimborso IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il primo. Ha affermato che, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 7 marzo 2024, la disciplina interna sulle società non operative di cui all'art. 30 l. n. 724/1994 non può essere applicata nel senso di negare il diritto alla detrazione/rimborso IVA sulla sola base del mancato superamento del test di operatività, poiché occorre un accertamento effettivo dell'attività economica svolta e dell'eventuale frode o abuso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30 l. n. 724/1994

    La disposizione interna sul test di operatività delle società di comodo, se applicata per negare il diritto IVA sulla sola base di una presunzione di non operatività, deve essere disapplicata in quanto incompatibile con la direttiva IVA e con i principi di neutralità e proporzionalità.

  • art. 2, comma 36-decies, d.l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011

    È richiamato quale base della disciplina delle società in perdita sistematica e delle cause di disapplicazione automatica.

  • art. 2, comma 36-undecies, d.l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011

    Norma richiamata nel quadro della disciplina delle società in perdita sistematica.

  • art. 2, comma 36-duodecies, d.l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011

    Norma richiamata nel quadro della disciplina delle società in perdita sistematica.

  • art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE

    La qualità di soggetto passivo IVA non può essere negata a chi effettui operazioni imponibili, anche se di valore economico inferiore alla soglia nazionale fondata sui ricavi attesi dalle attività patrimoniali.

  • art. 167 direttiva 2006/112/CE

    Osta a una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto alla detrazione IVA a monte per la sola insufficienza delle operazioni IVA a valle.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • In materia IVA, il diritto alla detrazione non può essere subordinato, per effetto di una disciplina nazionale presuntiva, al raggiungimento di una soglia minima di operazioni attive o di ricavi teorici; ciò che conta è l'effettivo esercizio di un'attività economica e l'impiego dei beni/servizi acquistati per operazioni imponibili.
  • Una normativa che presume la non operatività della società e, per tale solo motivo, nega il rimborso o la detrazione IVA, eccede quanto necessario rispetto all'obiettivo di contrasto a evasione e abusi, se non consente un accertamento concreto della realtà economica e dell'eventuale frode o abuso.
  • La disapplicazione della disciplina interna è doverosa quando la presunzione legale di non operatività entra in conflitto con i principi unionali di neutralità e proporzionalità dell'IVA.
  • Il diritto alla detrazione può spettare anche in assenza di operazioni attive nel periodo d'imposta, se l'attività è meramente preparatoria ma finalizzata all'avvio dell'attività economica tipica, e purché non vi siano frodi o abusi.
  • L'onere di dimostrare la sussistenza di elementi oggettivi idonei a giustificare la mancata soglia può essere rilevante nel sistema interno, ma non può tradursi in un automatismo che sostituisca l'accertamento sostanziale richiesto dal diritto unionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.