Cassazione Civile, Ordinanza n. 29494/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condominio ha convenuto in giudizio il precedente amministratore lamentando prelievi indebiti dal conto corrente condominiale, bonifici di somme riferibili ad altri condomini e mancata consegna della documentazione contabile relativa agli esercizi 2008-2012; ha chiesto la condanna al pagamento di una somma e alla consegna degli atti. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha confermato integralmente la decisione. In cassazione il soccombente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e erronea valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, sostenendo che la corte territoriale avesse affermato in modo errato che non era stato assolto l'onere probatorio e che risultavano provati soltanto i prelievi per euro 45.718,77 e il saldo negativo del conto, in contrasto con i rendiconti annuali e con l'elaborato peritale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse una doppia conforme rispetto a quella di primo grado, essendo fondata sulle medesime ragioni di fatto e sulla medesima consulenza tecnica contabile; pertanto il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era proponibile, salvo che il ricorrente indicasse e dimostrasse la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, onere non assolto. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore del condominio e della compagnia assicurativa, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il motivo è precluso quando la censura investe una doppia conforme e mira in sostanza a una rivalutazione del fatto o della consulenza tecnica, senza indicare un effettivo omesso esame di fatto decisivo nei limiti consentiti dal n. 5.
Nella versione applicabile ratione temporis, impedisce il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
Costituisce il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile contro la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle rationes decidendi di merito tra primo e secondo grado.
- La censura che, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, mira a contestare la valutazione della consulenza tecnica o la ricostruzione del materiale probatorio non è ammissibile quando la controversia sia definita da una doppia conforme.
- In presenza di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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