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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35487/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, escluso dallo stato passivo di una procedura fallimentare, aveva proposto opposizione ai sensi dell'art. 98 l. fall. chiedendo l'ammissione del credito per indennità sostitutiva del preavviso derivante dal rapporto di lavoro subordinato. Nel ricorso e nella domanda originaria la causa del credito era chiaramente ricondotta al rapporto di lavoro e alla relativa tutela privilegiata, ma nelle conclusioni del ricorso in opposizione era comparsa per errore l'indicazione di ammissione "in via chirografaria". Il tribunale, ritenendo di aderire alla domanda così come formulata nelle conclusioni, ammetteva il credito solo in chirografo. Il ricorrente deduceva in cassazione: 1) violazione dell'art. 2751-bis n. 1 c.c., sostenendo che il credito per indennità di mancato preavviso, in quanto collegato al rapporto di lavoro subordinato, doveva essere ammesso con privilegio; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di merito pronunciato in modo non corrispondente alla domanda, attribuendo il chirografo sulla base di un evidente refuso e trascurando la chiara volontà di ottenere l'ammissione privilegiata.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che, nella formazione dello stato passivo, la volontà di ottenere la collocazione privilegiata può desumersi dalla chiara esposizione della causa del credito anche in mancanza di una formula espressa di richiesta della prelazione. Ha inoltre affermato che il tribunale, limitandosi a valorizzare un refuso nelle conclusioni e senza interpretare la domanda nel suo complesso, aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato il decreto impugnato e ha deciso nel merito, ammettendo il credito al passivo in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751-bis n. 1 c.c., anziché in via chirografaria, con condanna della curatela alle spese di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2751bis n. 1 c.c.

    il credito da indennità sostitutiva del preavviso, se collegato al rapporto di lavoro subordinato, è assistito dal privilegio speciale previsto per i crediti di lavoro

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può attribuire un bene diverso da quello richiesto; la pronuncia in chirografo, a fronte di una domanda sostanzialmente diretta all'ammissione privilegiata, integra extrapetizione

  • art. 98 l. fall.

    il ricorso in opposizione allo stato passivo può veicolare la domanda di ammissione del credito con il relativo rango di prelazione

  • art. 2745 c.c.

    la causa del credito rileva ai fini dell'individuazione della prelazione spettante

  • art. 2118 c.c.

    l'indennità sostitutiva del preavviso è collegata al regime di recesso dal rapporto di lavoro subordinato

  • art. 384, secondo comma c.p.c.

    la Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare e decidere nel merito

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

    il ricorrente deve trascrivere e indicare specificamente gli atti rilevanti per consentire l'esame diretto in cassazione

Massime di principio

  • Nella verifica del rango del credito in sede di stato passivo, la domanda va interpretata sulla base del suo contenuto complessivo, delle allegazioni e dei documenti prodotti, non soltanto delle conclusioni formalmente riportate.
  • La richiesta di ammissione al passivo in via privilegiata può risultare implicitamente dalla chiara esposizione della causa petendi, quando il credito sia per sua natura assistito da prelazione legale.
  • Un evidente refuso nelle conclusioni non può prevalere sulla sostanza della domanda, se dagli atti emerge con certezza la volontà della parte di ottenere una diversa collocazione del credito.
  • La pronuncia che attribuisca al creditore una collocazione diversa da quella sostanzialmente domandata integra violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione.
  • In cassazione è consentito l'esame diretto degli atti processuali quando il motivo denunci un error in procedendo, purché il ricorrente abbia assolto all'onere di specifica trascrizione e indicazione degli atti rilevanti.
  • L'indennità sostitutiva del preavviso maturata nel rapporto di lavoro subordinato segue, di regola, il privilegio previsto per i crediti di lavoro, ove la sua causa sia riconducibile a quel rapporto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLicenziamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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