Cassazione Penale, Ordinanza n. 29633/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva solo parzialmente riformato la condanna di primo grado, riducendo la pena a un anno di reclusione. Il procedimento riguardava l'omessa presentazione, da parte del titolare di un'impresa individuale, della dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2015, con evasione d'imposta superiore alla soglia di punibilità. Con il primo motivo la difesa deduceva erronea applicazione della legge penale e vizi motivazionali, contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di omessa dichiarazione: secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe fondato il dolo solo su elementi investigativi e sulla mera consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa, senza dimostrare il dolo specifico di evasione. Con il secondo motivo si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione dei giudici di merito meramente apparente e fondata sull'asserita assenza di elementi positivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate e disattese nei precedenti gradi di merito. Quanto al primo motivo, ha osservato che la difesa non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata e mirava in sostanza a una nuova valutazione del materiale probatorio: la Corte di merito aveva correttamente valorizzato le verifiche della Guardia di Finanza, la giurisprudenza di legittimità in materia, il rilevante scostamento tra imposta evasa e soglia di punibilità e il mancato pagamento successivo del debito come indici convergenti del dolo specifico. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche sufficiente e non illogica, avendo i giudici di merito risposto adeguatamente alle deduzioni difensive e rilevato l'assenza di elementi positivi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000
Integra il delitto di omessa dichiarazione fiscale; il dolo specifico di evasione può essere desunto da elementi convergenti quali il significativo superamento della soglia di punibilità e il mancato pagamento postumo del debito d'imposta.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivi di giudizio, purché la motivazione sia sufficiente e non illogica.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sull'elemento soggettivo in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione coerente e logicamente fondata.
- Nel reato di omessa dichiarazione, il dolo specifico di evasione può essere desunto da indizi oggettivi e convergenti, tra cui il notevole scostamento rispetto alla soglia di punibilità e la mancata regolarizzazione successiva del debito tributario.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; è invece sufficiente una risposta congrua alle deduzioni difensive e il rilievo della carenza di elementi positivi.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproponga pedissequamente questioni già vagliate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della decisione impugnata.
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