Cassazione Civile, Ordinanza n. 16526/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi nei confronti di un contribuente per imposte dirette e IVA relativi agli anni 2007 e 2008, basati su accertamento sintetico (redditometro) e su un PVC della Guardia di Finanza che evidenziava il possesso di beni indice di maggiore capacità contributiva. A seguito delle deduzioni del contribuente, l’Ufficio aveva adottato provvedimenti di autotutela parziale, riducendo il reddito accertato. La CTP aveva annullato gli avvisi originari ritenendo che le contestazioni andassero rivolte solo contro i successivi atti in rettifica, autonomamente impugnabili. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 2-quater, comma 1-quinquies, d.l. n. 564 del 1994, per avere la CTR ritenuto autonomamente impugnabili gli atti di autotutela riduttivi; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992; 3) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che gli atti successivi erano solo riduttivi e non nuovi atti sostitutivi, e che la CTR non aveva esaminato il merito; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle censure di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente. Ha affermato che, in materia tributaria, l’atto di annullamento parziale o comunque il provvedimento in autotutela che abbia mera portata riduttiva della pretesa già contenuta in un atto divenuto definitivo non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, perché non introduce una nuova lesione rispetto al quadro già consolidato. È invece autonomamente impugnabile il nuovo atto solo se abbia portata ampliativa rispetto alla pretesa originaria o introduca elementi innovativi idonei a modificare il fondamento del rapporto d’imposta. La CTR non aveva verificato se i provvedimenti successivi fossero meri riduttivi della pretesa o nuovi atti sostitutivi, e aveva erroneamente ritenuto che comportassero l’inefficacia degli avvisi originari. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2-quater, comma 1-quinquies, d.l. n. 564 del 1994 conv. in L. n. 656 del 1994
richiamato per escludere l’autonoma impugnabilità dei provvedimenti di autotutela che si limitino a ridurre la pretesa fiscale già contenuta in atti divenuti definitivi
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
gli atti in autotutela con portata meramente riduttiva non rientrano tra quelli impugnabili; l’impugnazione autonoma è ammissibile solo se il nuovo atto è ampliativo o innovativo rispetto alla pretesa originaria
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
dedotto come parametro della nullità per motivazione apparente, ma il motivo non è stato esaminato perché assorbito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
parametro del vizio di nullità della sentenza e di omessa pronuncia dedotti con il secondo e quarto motivo
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
parametro del vizio di omesso esame di fatti decisivi dedotto con il terzo motivo
richiamato per denunciare omessa pronuncia sulle censure di merito
Massime di principio
- In materia tributaria, il provvedimento di autotutela che si limiti a ridurre quantitativamente la pretesa impositiva originaria, senza introdurre elementi innovativi o ampliativi, non è autonomamente impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.
- La verifica sull’impugnabilità dell’atto successivo in autotutela richiede di accertare se esso costituisca una mera riduzione della pretesa già nota al contribuente oppure una nuova pretesa sostitutiva o ampliativa.
- Non può affermarsi automaticamente che un atto successivo in autotutela renda inefficaci gli avvisi di accertamento originari; occorre valutare concretamente la portata dell’intervento dell’Amministrazione.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto e risulta decisivo, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
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