Cassazione Civile, Sentenza n. 41382/2021 del 23/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Italfondiario, quale procuratore di Castello Finance e di Intesa S.p.A., promuoveva esecuzione contro la Regione Puglia pignorando crediti presso il Banco di Napoli. Nonostante la dichiarazione positiva del terzo, il giudice dell'esecuzione negava l'assegnazione perché dai titoli esecutivi azionati (sentenze nn. 558/2005 del Tribunale di Lecce e 499/08 della Corte d'appello di Lecce) non risultava la qualità di debitrice in capo alla Regione. Italfondiario impugnava rilevando che il Tribunale di Bari non aveva acquisito d'ufficio i titoli presenti nel fascicolo dell'esecuzione e che, comunque, le sentenze consentivano l'azione anche nei confronti della Regione per effetto della cessione a scopo di garanzia; chiedeva quindi l'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi. La Corte di cassazione ha valutato i motivi come inammissibili: la ricorrente non ha dimostrato né che i titoli fossero effettivamente presenti nel fascicolo esecuzione né il contenuto decisivo di tali titoli, e non ha provato che la cessione a scopo di garanzia avesse prodotto una titolarità esecutiva diretta nei confronti della Regione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché la parte non ha provato la decisività dell'eventuale omissione dell'acquisizione dei titoli e non ha dimostrato che il titolo esecutivo permettesse l'azione diretta contro la Regione a seguito della cessione a scopo di garanzia. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, nonché alla eventuale maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137 del 2020
convertito con Legge n. 176 del 2020
Disciplina la possibilità di decidere in camera di consiglio senza discussione orale ove non richiesta; la Corte ha deciso il ricorso secondo questa disciplina dato che nessuna parte ha chiesto discussione orale
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Viene invocato come motivo di cassazione per vizio di motivazione/omissione: la Corte ricorda che chi denuncia omissione decisiva deve dimostrare la presenza e il contenuto dell'atto omesso
Ordinanza Cass., Sez. 6-3, n. 1919 del 25/01/2017
Richiamata per il principio secondo cui il giudice dell'opposizione deve acquisire il fascicolo dell'esecuzione, ma la parte che denuncia l'omissione deve dimostrare la decisività degli atti non acquisiti
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
nella versione introdotta dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Consente l'ulteriore versamento del contributo unificato in misura pari a quello previsto per il ricorso; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore versamento da parte della ricorrente
art. 7, comma 1, D.L. n. 105 del 2021
convertito con Legge n. 126 del 2021
Menziomento normativo relativo alla proroga della disciplina procedurale applicata alla trattazione del ricorso (richiamata per contesto procedurale)
Massime di principio
- La parte che denuncia l'omissione di acquisizione di atti decisivi deve dimostrare sia la presenza di tali atti nel fascicolo dell'esecuzione sia il contenuto decisivo degli stessi; mere affermazioni non sono sufficienti in cassazione.
- Il giudice dell'opposizione ha il dovere di acquisire il fascicolo dell'esecuzione, ma l'inosservanza di tale dovere è rilevante in cassazione solo se la parte dimostra la decisività degli atti non acquisiti.
- La cessione del credito a scopo di garanzia non produce automaticamente, di per sé, un titolo esecutivo direttamente spendibile contro il debitore ceduto: occorre che il titolo esecutivo contenga o che sia desumibile una successione nella titolarità esecutiva o altra chiara disposizione che consenta l'esecuzione contro il ceduto.
- Se dai titoli esecutivi non risulta espressamente la qualità di debitore di un soggetto (qui la Regione), l'esecuzione nei suoi confronti non può avere successo anche in presenza di una dichiarazione positiva del terzo.
- In sede di impugnazione in cassazione è fondamentale allegare e documentare il contenuto degli atti ritenuti decisivi già in primo grado, per poter contestare omissioni o vizi di motivazione del giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese di giudizio di cassazione e può determinare l'obbligo di un ulteriore versamento del contributo unificato nei casi previsti dalla normativa.
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