Cassazione Civile, Sentenza n. 41435/2021 del 23/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia verteva sulla responsabilità per danno ex art. 2051 c.c. (responsabilità del custode) in relazione a un ascensore/beni immobiliogenerici oggetto di appalto di servizi continui. La questione centrale era se, con il contratto di appalto, si fosse verificato il trasferimento totale del potere di fatto e del dominio custodiale dall'ente proprietario (R.F.I. SpA) all'appaltatore (Ferservizi). La giurisprudenza richiamata distingue i casi in cui l'appalto non comporti il trasferimento totale (dove il committente mantiene dovere di custodia e responsabilità oggettiva) da quelli in cui il trasferimento sia totale (e quindi la custodia si trasferisca all'appaltatore). Nel caso esaminato la corte territoriale aveva accertato il trasferimento totale del potere di fatto e la legittimazione passiva di Ferservizi; la ricorrente ha rinunciato ad impugnare tale elemento decisivo e ha svolto motivi generici volti a sostenere l'opposto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata critica della motivazione fondamentale (la ricorrente aveva espresso la volontà di non impugnare le affermazioni che avevano accertato il trasferimento totale della custodia all'appaltatore). In conseguenza la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di giudizio in favore della parte resistente (liquidate in C 2.500 oltre C 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%) e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
Articolo richiamato come norma sulla responsabilità oggettiva del custode; la Corte interpreta che la responsabilità nasce dalla sussistenza del rapporto di custodia sulla cosa che ha determinato l'evento lesivo
art. 1372 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla relatività del contratto; la Corte considera l'invocazione inappropriata e irrilevante rispetto alla questione della custodia verso i terzi
art. 13, co. 1-quater e co. 1-bis d.P.R. n. 115/2002
Norme procedurali sui contributi unificati: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento (raddoppio) del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto
Massime di principio
- Se un appalto non comporta il trasferimento totale del potere di fatto sull'immobile, il committente che mantiene la detenzione conserva il dovere di custodia e la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.; ciò tutela i terzi danneggiati.
- Se, invece, il contratto di appalto determina il trasferimento totale del potere di fatto sull'insieme dei beni all'appaltatore, la custodia e la conseguente responsabilità possono trasferirsi all'appaltatore.
- In sede di impugnazione è essenziale contestare criticamente la motivazione decisiva del giudice di merito (ad es. l'accertamento del trasferimento del potere di fatto): omissioni o rinunce a impugnare gli elementi decisivi rendono il ricorso inammissibile.
- La mera invocazione della relatività del contratto (rapporto tra committente e appaltatore) non esime dall'analisi della effettiva situazione di fatto riguardo all'esercizio del potere di controllo e custodia rispetto ai terzi danneggiati.
- Per valutare chi è custode e quindi responsabile è decisivo non solo il contenuto formale del contratto, ma la concreta prosecuzione e modalità dell'esercizio del potere di fatto sulla cosa (attività di gestione/manutenzione continuativa e il grado di ingererenza sull'oggetto).
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